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Sentenza — n. 24123/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of impact from transcription errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred in interpreting intercepted conversations regarding the possession of stolen goods and failed to account for transcription mistakes. The court rejected these claims, stating that the existing evidence robustly proved the defendant's knowledge of the illicit origin of the items and that minor transcription errors did not alter the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the alleged errors in transcripting intercepted conversations do not materially affect the robustness of the evidentiary framework or the outcome of the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and unfounded transcription error intercepted conversation criminal liability evidentiary framework procedural dismissal prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FRATI FRANCESCA ROMANA nata a Roma il 16 Marzo 1981 avverso la sentenza resa il 29 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di Francesca Romana Frati in ordine a due episodi di ricettazione di un orologio marca Rolex e di numerosi oggetti preziosi e, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si addebita alla Frati di avere in concorso con la propria madre Picariello Anna, deceduta rACtrta0 nelle more del giudizio, e del cognato convivente Dokai Artangoggetti preziosie denaro provento di rapine.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alle censui-e difensive circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione contestata al capo B della rubrica, in quanto Francesca Frati è stata condannata perchl avrebbe acquistato un orologio di marca Rolex frutto di una rapina e la prova si fonda su una intercettazione ambientale di cui viene riportato il contenuto. La ricorrente contesta l'interpretazione della conversazione registrata resa dai giudici di merito e lamenta che nella sentenza di appello non si è tenuto conto della censura difensiva circa l'erronea trascrizione della intercettazione ambientale al progressivo 290, riportata in sentenza, poiché dalla perizia della traduttrice emerge che nel corso della conversazione non vi è alcun riferimento ad Anna, madre della ricorrente, come invece inizialmente ritenuto dal perito trascrittore Silvia Ruggeri che, nuovamente escussa dal tribunale, ha confermato la trascrizione resa dalla traduttrice.

La corte di merito tuttavia si è limitata ad aderire alle valutazioni del giudice di primo grado, senza trarne le dovute conseguenze. 2.2 Difetto di motivazione circa la configurabilità dell'elemento soggettivo e materiale della ricettazione contestato al capo M, poiché la responsabilità dell'imputata è dedotta apoditticamente dalla circostanza che la stessa utilizzasse l'abitazione della madre abitualmente, ma non vi è prova da cui dedurre che la stessa l'abbia utilizzata nel caso in esame. Inoltre non si è tenuto conto della erronea trascrizione della intercettazione ambientale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Occorre preliminarmente ricordare che trattandosi di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente. In relazione alla ricettazione dell'orologio di marca Rolex , dalla sentenza di primo grado emerge che è stato rinvenuto nella disponibilità di Docaj Kole, suocero della Frati, fermato mentre era in procinto di recarsi in Albania e trovato in possesso di numerosi oggetti preziosi di provenienza delittuosa. La sentenza di primo grado a pagina quattro valorizza soprattutto la conversazione in cui la Frati affermava di avere consegnato all'albanese in partenza una scatola con gli orologi e il Rolex d'oro, poi riconosciuto dalla persona offesa.

Inoltre da altra conversazione del 3 maggio 2011 emerge la preoccupazione della Frati per una possibile perquisizione e l'intenzione di portare via dalla abitazione della propria madre qualcosa da nascondere. Effettivamente in occasione della perquisizione operata il 30 giugno 2011 presso l'abitazione di Picariello Annamaria venivano rinvenuti numerosi gioielli e ingente quantità di denaro in contante. Il collegamento emerge anche nella intercettazione ambientale del 20 giugno 2011 in cui la Frati si lamenta che nel corso della perquisizione erano statiAsottrattUanche la somma di 9.000 C, che aveva ricevuto dai complici del marito.

In forza di queste emergenze processuali i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che la Frati utilizzava l'abitazione della madre, Anna Picariello, coimputata deceduta nel corso del giudizio di primo grado, per nascondere la refurtiva delle attività illecite dei suoi congiunti albanesi. La Corte ha reso sintetica e congrua motivazione anche in ordine all'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice, osservando che dal tenore delle conversazioni emerge la evidente consapevolezza dell'imputata di custodire nell'abitazione della madre beni della cui provenienza illecita era perfettamente consapevole.

Alla stregua dell'esito della perquisizione e del tenore inequivoco delle intercettazioni, l'errore di trascrizione segnalato dalla difesa con l'appello nell'ambito di una conversazione intercettata non assume rilevanza dirimente e non appare idonea ad inficiare o indebolire il robusto quadro probatorio. Peraltro la censura formulata al riguardo non supera il vaglio di ammissibilità poiché neppure espone le ricadute che tale accertata e diversa interpretazione di una parola nell'ambito della conversazione suindicata avrebbe sul giudizio di colpevolezza dell'imputata.

Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni a carico del ricorrente. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive dei reati che siano intervenute Dopo la pronunzia della sentenza di appello.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria Dani Borsellino Anna Maria De Santis cQk DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL O