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Ordinanza — n. 23939/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing instead of required special bar association defense attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23939/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant argued for personal standing, but the court emphasized that post-2017 reforms require all cassation petitions to be signed by lawyers registered in the special bar roll. Consequently, the court ruled that personal authentication or acceptance of a mandate does not confer the necessary standing to file the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special bar roll; personal filing by the party renders the appeal inadmissible regardless of any authentication or acceptance of mandate.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing special bar roll defense attorney signature procedural defect legal standing requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTE ILEANA DIONITA nata il 16/08/1985 in ROMANIA avverso la sentenza in data 10/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI GE- NOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Curte Ileana Dionita impugna personalmente la sentenza in data 10/05/2022 della Corte di appello di Genova.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

Lo stesso vale anche quando il difensore si limiti ad autenticare la sottoscrizione, per come avvenuto nel caso in esame.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr