Criminal appeal dismissed as inadmissible because defendants personally filed it after losing standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeals filed by Vacca and Guasco inadmissible. The defendants, who were personally convicted of fraud, attempted to file appeals directly rather than through their legal representatives. The court ruled that following the 2017 legislative reform, individuals no longer possess the standing to file appeals personally after a conviction, rendering their direct filings invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; After the 2017 reform, criminal appeals must be filed by legal representatives; personal filing by convicted defendants is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:
1) Vacca Pasquale, nato a Napoli il 28/09/1974, 2) Guasco Patrizia, nata a Napoli il 06/01/1961, avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato i ricorrenti per il reato di truffa.
2. Ricorrono per cassazione Pasquale Vacca e Patrizia Guasco, nel loro stesso interesse e con distinti atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dagli imputati, soggetti non più legittimati dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione dei ricorsi. Non rileva ai fini della presente statuizione che la firma dei ricorrenti fosse stata autenticata dal difensore (in questo senso, da ultimo, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del, 01.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio eltrani (m* DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAG. 2023 IL FuNzIONARIO GIUDIZIARIO Il FUnz