Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after losing standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Russo's appeal inadmissible because he personally filed it after losing standing under the modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Russo argued for the review of his conviction for fraud, but the court noted that the 2017 law change stripped individuals of the right to file appeals personally. Consequently, the appeal was rejected, and Russo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal filed personally by an accused is inadmissible if the statutory modification of Article 613 of the Code of Criminal Procedure has deprived the accused of the standing to act personally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Russo Vincenzo, nato a Napoli il 22/02/1980, avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, ha confermato la condanna del ricorrente per due reati di truffa.
2. Ricorre per cassazione Vincenzo Russo, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. h4, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 01.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio eltrani r DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL O MAG. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO il Funzio