Ordinanza — n. 23591/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Scordo Giuseppe, nato a Catania il 27/10/1980, avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Giuseppe Scordo, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Scordo Giuseppe, nato a Catania il 27/10/1980, avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 19 agosto 2022.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Scordo, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio eltrani L/Vv1 (AU: DEPOSITATO IN CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAG. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fu