Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23296/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23296/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Matera Piero nato a Matera il 9/5/1967 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli 1.Con sentenza in data 15/9/2022, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 19/10/2021 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato Matera Pietro alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al delitto di rapina impropria, ammetteva l'imputato al concordato in appello riducendo la pena ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, andava derubricato in rapina tentata e non consumata, in ordine alla ritenuta recidiva, che andava esclusa, in ordine all'erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.(Lp 3.11 ricorso è presentato per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.1.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto ed alla entità della pena che è stata determinata nella misura concordata dalle parti. Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina ripudiazione revisione in materia penale tentata rapina ritiro della querela penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Matera Piero nato a Matera il 9/5/1967 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza in data 15/9/2022, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 19/10/2021 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato Matera Pietro alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al delitto di rapina impropria, ammetteva l'imputato al concordato in appello riducendo la pena ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, andava derubricato in rapina tentata e non consumata, in ordine alla ritenuta recidiva, che andava esclusa, in ordine all'erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.(Lp 3.11 ricorso è presentato per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.1.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto ed alla entità della pena che è stata determinata nella misura concordata dalle parti. Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/3/2023 Il consigliere esten