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Sentenza — n. 23295/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCOMANI MASSIMO nato a ODERZO il 02/06/1973 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, articolo 321 cod. proc. pen, articolo 587 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso non è fondato. Il collegio rileva che il sequestro preventivo contestato è stato disposto con decreto del pubblico ministero non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. I decreti di sequestro non convalidati perdono efficacia scaduti i termini per la missione del provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico ministero ha, infatti, carattere provvisorio ed il permanere della sua efficacia ablatoria resta subordinato alla pronuncia del provvedimento di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al giudice entro quarantott'ore dall'avvenuto sequestro.

Parole chiave

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sequestro del veicolo ritorno legittimo restituzione della proprietà restituzione in pristino azione di rivocazione del sequestro ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il sequestro disposto dal pubblico ministero sarebbe illegittimo in quanto il nuovo vincolo avrebbe dovuto esse applicato con le forme previste dall'articolo 321 cod.
articolo 321 cod. proc. pen
pen.): il sequestro disposto dal pubblico ministero sarebbe illegittimo in quanto il nuovo vincolo avrebbe dovuto esse applicato con le forme previste dall'articolo 321 cod. proc. pen.
articolo 587 cod. proc. pen
violazione di legge: il sequestro non avrebbe potuto essere nuovamente disposto in ragione del contenuto della sentenza della Cassazione relativa al coindagato Perfili, estensibile al ricorrente ai sensi dell'articolo 587 cod. proc. pen..
articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCOMANI MASSIMO nato a ODERZO il 02/06/1973 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano restituiva a Massimo Saccomaní l'autovettura a lui sequestrata nel corso delle indagini preliminari. La restituzione si fondava sulla "estensione" del giudicato favorevole lucrato dal coindagato Marcello Perfili nell'incidente cautelare da lui promosso. Successivamente, il pubblico ministero "revocava" il provvedimento di restituzione e vincolava - con nuovo decreto di sequestro - i beni originariamente appresi. Il ricorrente contestava la legittimità del nuovo decreto di fronte al giudice per le indagini preliminari in qualità di "giudice dell'esecuzione": il Giudice per le indagini preliminari, dichiarava tuttavia l'istanza di restituzione "inammissibile", rilevando che il procedimento pendeva nella fase delle indagini e, dunque, il giudice delle indagini preliminari non aveva alcuna competenza come "giudice dell'esecuzione".

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 666 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, tutte le questioni relative alle modalità di esecuzione del vincolo avrebbero dovuto essere decise dal Giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione; 2.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il sequestro disposto dal pubblico ministero sarebbe illegittimo in quanto il nuovo vincolo avrebbe dovuto esse applicato con le forme previste dall'articolo 321 cod. proc. pen. e, dunque avrebbe dovuto essere convalidato dal Giudice per le indagini preliminari; 2.3. violazione di legge: il sequestro non avrebbe potuto essere nuovamente disposto in ragione del contenuto della sentenza della Cassazione relativa al coindagato Perfili, estensibile al ricorrente ai sensi dell'articolo 587 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non è fondato. Il collegio rileva che il sequestro preventivo contestato è stato disposto con decreto del pubblico ministero non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. I decreti di sequestro non convalidati perdono efficacia scaduti i termini per la missione del provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico ministero ha, infatti, carattere provvisorio ed il permanere della sua efficacia ablatoria resta subordinato alla pronuncia del provvedimento di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al giudice entro quarantott'ore dall'avvenuto sequestro.

Tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni, si riafferma che il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico ministero, se non convalidato, è destinato ad una automatica caducazione e che nei suoi confronti non è esperibile alcuna autonoma impugnazione (Sez. 6, n. 651 del 05/03/1993, Mariano, Rv. 193987). Il provvedimento impugnato è dunque corretto nella misura in cui rileva che il ricorrente ha erroneamente adito il Gip in qualità di giudice dell'esecuzione, con istanza inammissibile, laddove - tenuto conto della perdita di efficacia del vincolo non convalidato - avrebbe dovuto chiedere la restituzione dei beni al pubblico ministero. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 2