Sentenza — n. 23294/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEKA ILIR nato il 29/10/1987 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 3802 del 01/12/2016 dep. 2017, Rv. 269313 - 01). 1.2.Nel caso all'esame, deve pertanto ritenersi che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico a cui ha evidentemente deciso di non partecipare consapevolmente. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEKA ILIR nato il 29/10/1987 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano respingeva l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Ilir Lika rilevando come lo stesso fosse sicuramente "a conoscenza" del processo, tenuto conto che, in data 24 gennaio 2014, era stato presentato al giudice del Tribunale di Lodi per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo. Gli atti erano stati successivamente trasmessi dal Tribunale di Lodi a quello di Monza, distretto nel quale il ricorrente veniva condannato con sentenza passata in giudicato del quale si chiedeva la rescissione.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge (art. 629-bis cod. proc. pen.): il Leka non avrebbe avuto conoscenza del processo celebrato a Monza tenuto conto che gli atti venivano notificati presso difensore di ufficio diverso da quello presso il quale era stato eletto il domicilio al momento dell'arresto, ovvero l'Avv. Carminati, che aveva assistito il ricorrente presso il Tribunale dì Lodi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1) ricorso è inammissibile. 1.1. Questa Corte di legittimità ha precisato che sin da risalente orientamento - nell'ambito del giudizio direttissimo - la presenza dell'imputato all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è irrilevante ai fini della regolarità del rapporto processuale, instauratosi alla prima udienza (Sez. 1, n, 9763 del 11/05/1977, Moledda, Rv. 136583). Tale principio di diritto è stato costantemente ribadito dalla Corte, fino alla più recente Sez. 6, Sentenza n. 3802 del 01/12/2016, Portali Maiettini, Rv. 269313 che, ancora più esplicitamente, ha osservato che «nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto, l'imputato rimesso in libertà non presente all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è da considerare assente e non contumace». (Sez. 2, n. 19861 del 12 aprile 2019;
Sez. 6, n. 3802 del 01/12/2016 dep. 2017, Rv. 269313 - 01). 1.2.Nel caso all'esame, deve pertanto ritenersi che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico a cui ha evidentemente deciso di non partecipare consapevolmente. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio