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Sentenza — n. 23292/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23292/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputata per i delitti di cui agli articoli 633-639 bis e 635 codice penale in quanto, con riferimento alla contestata occupazione abusiva, non poteva ritenersi che la condotta avesse interessato beni pubblici o destinati ad uso pubblico non risultando qualificante la proprietà pubblica dell'immobile. Con riferimento invece all'ipotesi e danneggiamento, la pronuncia di non doversi procedere consegue alla mancanza di segni esteriori di forzatura della porta d'ingresso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23292/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 633-639 bis codice penale rilevando che la norma incriminatrice di cui all'articolo 633 codice penale non subordina la punibilità dell'invasione di edifici di proprietà di enti pubblici alla destinazione all'uso generale né tale condizione risulta prevista dall'articolo 639 bis del codice penale ai fini della procedibilità d'ufficio.

Parole chiave

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danneggiamento azione di manutenzione appropriazione indebita di beni demaniali restrizione di diritto pubblico della proprietà violazione di domicilio illecita violenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: VIRI PAMELA nato a ROMA il 27/06/1982 avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il procuratore Generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputata per i delitti di cui agli articoli 633-639 bis e 635 codice penale in quanto, con riferimento alla contestata occupazione abusiva, non poteva ritenersi che la condotta avesse interessato beni pubblici o destinati ad uso pubblico non risultando qualificante la proprietà pubblica dell'immobile. Con riferimento invece all'ipotesi e danneggiamento, la pronuncia di non doversi procedere consegue alla mancanza di segni esteriori di forzatura della porta d'ingresso.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 633-639 bis codice penale rilevando che la norma incriminatrice di cui all'articolo 633 codice penale non subordina la punibilità dell'invasione di edifici di proprietà di enti pubblici alla destinazione all'uso generale né tale condizione risulta prevista dall'articolo 639 bis del codice penale ai fini della procedibilità d'ufficio.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il procuratore Generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 - 01) ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» - secondo la nozione che si ricava dagli art.822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consigliere est