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Ordinanza — n. 23290/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato la pena richiesta dalle parti sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato CAUSIN Nadir con l'Avv. Annamaria Marin. Il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nonché alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una immediata declaratoria sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale e alla entità della riconosciuta riduzione di pena per il rito, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato CAUSIN Nadir con l'Avv. Annamaria Marin. Il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nonché alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una immediata declaratoria sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale e alla entità della riconosciuta riduzione di pena per il rito, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSIN NADIR nato a VENEZIA il 25/10/2001 avverso la sentenza del 15/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato la pena richiesta dalle parti sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato CAUSIN Nadir con l'Avv. Annamaria Marin.

3. Il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nonché alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una immediata declaratoria sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale e alla entità della riconosciuta riduzione di pena per il rito, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consigl re estensore Il Presid