Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23279/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late economic condition argument and insufficient grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized appropriation. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the economic conditions required for suspended sentence compatibility, but the court found no positive evidence supporting leniency. Furthermore, the court rejected the economic condition argument as tardy since it was raised only at the cassation stage despite being imposed in the first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the complaint regarding economic conditions for suspended sentence compatibility is raised late, and generic mitigating circumstances require positive elements rather than merely the absence of negative ones.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal tardy complaint economic conditions suspended sentence generic mitigating circumstances unauthorized appropriation procedural penalty Cassa delle ammende ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Infine, con riguardo al tema della compatibilità della cond zione relativa alla sospensione condizionale della pena con le condizioni economiche del ricorrente, il collegio rileva che la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RILIEVO LUIGI nato a NAPOLI il 12/08/1982 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE.; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai :sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte, chiedencio la dichiarazionE di inammissibilità del ricorso. L'Avv. Gianluca Bona depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna di Luigi Rilievo per il reato di • appropriazione indebita relativo alla mancata restituzione di due autcimezzi noleggiati da Sabrina Oggioni rappresentante della "L.B. noleggio di Oggioni Sabrina" rn P 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute sulla base di una motivazione insufficiente che avrebbe valorizzato indebitamente il mancato risarcimento della persona offesa; si contestava inoltre la mancata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente che avrebbe dovuto essere effettuata in relazione al fatto che la il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento della provvisionale stimata in euro 25.000. 2.1.1.

Con riguardo alla legittimità del diniego delle attenuanti atipiche il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza leciittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello con motivazione che non si presta ad alcuna censura rilevava che le prove raccolte non indicavano alcun elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti.

Infine, con riguardo al tema della compatibilità della cond zione relativa alla sospensione condizionale della pena con le condizioni economiche del ricorrente, il collegio rileva che la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - essendo stata proposta solo con il ricorso per cassazione, nonostante la condizione fosse stata imposta fin dal primo grado di giudizio. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbr