Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22978/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22978/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FOGGIA Nel procedimento a carico di MEZZINA GIUSEPPE nato a Molfetta il 21/7/1974 avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia del 17/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 22978/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. 2008, PM in proc. Nowoisielki ealtro, Rv. 238533; conf. sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc. Pagano, Rv.248479). Nel caso di specie, il GIP ha ritenuto sussistente un fatto riconducibile al reato di rapina, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380,comma 2, lett. f), cod. proc. pen.; ha ravvisato una condizione di quasi flagranza; ciò nonostante, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, valorizzando la contenuta gravità del fatto, parametro che va considerato solo nel caso di arresto facoltativo.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina convalida del sequestro diritto di essere arrestato rapimento permesso di promuovere un procedimento penale legittimità della carcerazione preventiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FOGGIA Nel procedimento a carico di MEZZINA GIUSEPPE nato a Molfetta il 21/7/1974 avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia del 17/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto operato dalla Polizia giudiziaria.

2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso il pubblico ministero deducendo: 2.1 violazione di legge . Il ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni espresse dal Procuratore ricorrente. L'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo..( Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 01/02/2008 Ud. (dep. 21/02/2008 ) Rv. 239234 - 01) Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura, con una verifica "ex ante"(deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo),con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr.

Sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. 2008, PM in proc. Nowoisielki ealtro, Rv. 238533; conf. sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc. Pagano, Rv.248479). Nel caso di specie, il GIP ha ritenuto sussistente un fatto riconducibile al reato di rapina, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380,comma 2, lett. f), cod. proc. pen.; ha ravvisato una condizione di quasi flagranza; ciò nonostante, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, valorizzando la contenuta gravità del fatto, parametro che va considerato solo nel caso di arresto facoltativo.

In tale ipotesi, infatti, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della Polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili,se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (Sez.6, n.7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez.5, n.1814 del 26/10/2015, Rv.265885;

Sez.5, n.10916 del 12/01/2012, Rv.252949). 3.Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché l'arresto avrebbe dovuto essere convalidato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Borsellino Pier Messini D'Agostini DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEL 25 MAC, 2()23 IL FUNZIONARIO