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Sentenza — n. 22975/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22975/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 37 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Paolo Savio nei confronti del giudice Emilio Schoenberg; la Corte di appello rilevava che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di ricusazione - poi rinunciata - e che quella in esame era una mera riproposizione della prima, sicché doveva ritenersi tardiva, tenuto conto che a fondamento dell'istanza non erano state ragioni diverse da quella già presentate. A ciò si aggiungeva che l'istanza era manifestamente infondata in quanto non adduceva alcuno dei motivi considerati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 37 cod. proc. pen
A ciò si aggiungeva che l'istanza era manifestamente infondata in quanto non adduceva alcuno dei motivi considerati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 34 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Paolo Savio nei confronti del giudice Emilio Schoenberg; la Corte di appello rilevava che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di ricusazione - poi rinunciata - e che quella in esame era una mera riproposizione della prima, sicché doveva ritenersi tardiva, tenuto conto che a fondamento dell'istanza non erano state ragioni diverse da quella già presentate. A ciò si aggiungeva che l'istanza era manifestamente infondata in quanto non adduceva alcuno dei motivi considerati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 34 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente riteneva che il procedimento penale sarebbe stato aperto per rafforzare le deduzioni delle controparti in altro procedimento; il rinvio a giudizio nel presente procedimento costituirebbe un'automatica ed indebita anticipazione del separato giudizio, che si risolverebbe in un'intromissione della giurisdizione penale in quella civile, competente per la risoluzione della questione. 2.2.

Con memoria veniva allegata istanza di rimessione, ritenuta dal ricorrente rilevante ai fini della valutazione del ricorso. 2.3.11 ricorso è inammissibile. La Corte di appello con motivazione ineccepibile e rilevava (a) da un lato la tardività dell'istanza che si configurava come meramente relativa di quella precedentemente rinunciata; (b) dall'altro la sua manifesta infondatezza, in quanto le argomentazioni addotte non rientravano in alcuno dei motivi che possono sostenere l'istanza di ricusazione sensi dell'articolo 37 del codice di rito; le eccezioni proposte erano, infatti, relative alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, dunque estranee alla disciplina della ricusazione.

La motivazione del provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 13 apri