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Ordinanza — n. 22974/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds regarding factual qualification in plea-bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's defense argued that the judge incorrectly qualified the crime as robbery instead of aggravated attempted theft. The court rejected this, ruling that appeals in plea-bargain cases are strictly limited to obvious errors in legal qualification that contradict the indictment, excluding evaluative errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.: In cases of sentencing by agreement, cassation appeals challenging the legal qualification of facts are admissible only when the qualification is immediately and obviously eccentric to the indictment, excluding appeals based on evaluative errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing legal qualification error factual characterization criminal procedure code furto aggravato tentata rapina infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
(In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
279573) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
279573) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Rv.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAROUN SAMIR nato il 26/11/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 del Giudice per l' udienza preliminare di BOLZANO, udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano applicava ricorrente la pena concordata per il reato di rapina.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge in ordine la qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie del tentato furto aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). (Sez. 5 , n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Rv. 279573) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.