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Ordinanza — n. 22971/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22971/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MURA ELVIRA nato a NOCERA INFERIORE il 15/06/1994 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO. E IN DIRITTO 1.1 Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di La Mura Elvira la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata personalmente deducendo vizi della motivazione. 1.3 II ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente la quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della citata novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 640 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 22971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al Li versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa esame delle censure formali difetto formale di procedura memoria illeggibile difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
E IN DIRITTO 1.1 Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di La Mura Elvira la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all art.
art. 640 bis cod.pen
444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all art. 640 bis cod.pen..
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MURA ELVIRA nato a NOCERA INFERIORE il 15/06/1994 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di La Mura Elvira la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata personalmente deducendo vizi della motivazione. 1.3 II ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente la quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della citata novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al Li versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Il e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 marzo 2023 IL CONSIGLIERE EST. I nazio Pardo IL PRE IDENT_E Sergio eltrani DEPOSITATO IN CANCELLAR1A SECONDA ZIONE SE PENALE IL 2 5 MAGI IL F