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Sentenza — n. 22968/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRENNA SALVATORE avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to Isidoro Spiezia che si riporta ai motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 192 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 22968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E poiché nel caso di specie la contestazione dell'aggravante di mafia al fatto sia come consumato che quale fattispecie tentata renderebbe comunque operante la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. il motivo appare avanzato in difetto di concreto interesse.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti confisca dei proventi di reato traffico aggravato di stupefacenti complicità in sottrazione d'imposta favoreggiamento partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Isidoro Spiezia, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: errata applicazione della regola di cui all'art.
art. 192 cod.proc.pen
cod.proc.pen.: errata applicazione della regola di cui all'art. 192 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRENNA SALVATORE avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to Isidoro Spiezia che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 14 novembre 2022 rigettava l'istanza di riesame avanzata da Frenna Salvatore avverso l'ordinanza del G.I.P. di Napoli datata 27-9-2022 che aveva disposto, nei confronti di Frenna Salvatore ed altri coindagati, la custodia cautelare in carcere perché ritenuti gravemente indiziati dei delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed estorsione aggravata ex art. 416bisl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Isidoro Spiezia, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: errata applicazione della regola di cui all'art. 192 cod.proc.pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da Di Pietro Antonio e Toscano Umberto posto che le rispettive dichiarazioni avendo ad oggetto fatti diversi non potevano riscontrarsi reciprocamente, posto che ciascuno dei predetti aveva riferito di richieste estorsive ricevute in occasioni distinte ed autonome;motivazione carente in ordine alla chiesta riqualificazione del capo B) nell'ipotesi del . tentativo di estorsione posto che alcun contributo aveva offerto il Frenna rispetto alla ricezione di una prima tranche del pagamento pari a 7.000 euro imputabile a differente causale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dal tribunale del riesame ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si contesta la possibilità di valutazione congiunta delle dichiarazioni provenienti dai coimputati del reato contestato al capo A), va rammentato come secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2 - , n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01).

Orbene, nel caso in esame, il tribunale del riesame appare avere fatto corretta applicazione del sopra esposto principio avendo dapprima sottolineato come un primo elemento di riscontro si ravvisi nell'utilizzo del furgone del Frenna per la consegna dei tabacchi di contrabbando e, poi, come le dichiarazioni accusatorie circa le ripetute minacce estorsive ricevute da Toscano e Di Pietro si riscontrino reciprocamente, in quanto entrambi riferivano proprio di avere ricevuto plurime intimidazioni dirette ad imporre loro il pagamento del carico caduto in sequestro.

E poiché oggetto delle richieste era sempre il pagamento dello stesso carico non rileva che i dichiaranti abbiano riferito di separate richieste ricevute con modalità intimidatorie, unico essendo il fatto realizzato attraverso condotte frazionate. Quanto al motivo che lamenta violazione di legge rispetto alla qualificazione in termini consumati dell'estorsione, lo stesso appare proposto in difetto di interesse posto che secondo l'orientamento della Corte di legittimità in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219 - 01).

E poiché nel caso di specie la contestazione dell'aggravante di mafia al fatto sia come consumato che quale fattispecie tentata renderebbe comunque operante la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. il motivo appare avanzato in difetto di concreto interesse.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata Roma, 24 marzo 2023 itij IL CONSIGLI T. I,iyi i P ) do ,-n IL PRESIDENTE Serchio Beltr.ani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE It. 25 MAG. 2023 IL