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Ordinanza — n. 22964/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23 settembre 2022, depositata il 27 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 22 ottobre 2021 nei confronti di Bouchaib Amrichi e Larbi Benaouija, per entrambi gli imputati ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto e ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., rideterminando per ciascuno la pena per il residuo delitto in due anni di reclusione ed euro 2.300,00 di multa. ▪ 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con distinti ma speculari atti di impugnazione, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «dovere indeclinabile del Giudice», instando per l'annullamento con rinvio della sentenza «per inosservanza della legge penale».

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati domanda di ricusazione diritto di ottenere una decisione sanzione disciplinare dell'avvocato procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con distinti ma speculari atti di impugnazione, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMRICHI BOUCHAIB nato il 01/12/1986 BENAOUIJA LARBI nato il 19/04/1979 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23 settembre 2022, depositata il 27 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 22 ottobre 2021 nei confronti di Bouchaib Amrichi e Larbi Benaouija, per entrambi gli imputati ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto e ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., rideterminando per ciascuno la pena per il residuo delitto in due anni di reclusione ed euro 2.300,00 di multa. ▪ 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con distinti ma speculari atti di impugnazione, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «dovere indeclinabile del Giudice», instando per l'annullamento con rinvio della sentenza «per inosservanza della legge penale».

3. La trattazione può avvenire congiuntamente in relazione a entrambe le impugnazioni, dal contenuto perfettamente sovrapponibile e ambedue sottoscritte dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore in calce all'atto di impugnazione. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione non può infatti essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

00 mm Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 0-0 00 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ze