Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22946/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tahiry Mohammed Ali inadmissible. The defendant personally submitted the appeal against his conviction, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding non-punishability. The court ruled that under the modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a qualified defense attorney to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant qualified defense attorney requirement special roll of Cassation Article 613 Code of Criminal Procedure inchiesta per falsità atti ricorso per cassazione falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
TAHIRY MOHAMMED ALI propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TAHIRY MOHAMMED ALI n. 15/02/1975 in Ghana avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 18 ottobre udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 maggio 2019, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha condannato TAHIRY MOHAMMED ALI alla pena di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 497 -bis e 648 cod. pen.

2. TAHIRY MOHAMMED ALI propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità.

3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 fe