Italian Court dismisses appeals for lack of counsel, ruling personal appeals to Cassation inadmissible under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants personally inadmissible. The defendants argued for reduced sentences based on specific mitigating circumstances, but the Court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, appeals must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the Court dismissed the appeals and ordered the defendants to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against any judicial decision must be signed by defense lawyers registered on the special roll; personal appeals are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) BARJAMI BRISID n. 19/02/1991 in Albania 2) VOCI EMILJANO n. 27/06/1991 in Albania avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 16 aprile udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 16 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 11 febbraio 2015, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, ha applicato a BARJAMI BRISID la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa ed a VOCI EMILJANO la pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.
2. BARJAMI BRISID propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
3. VOCI EMILJANO propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62-bis cod.pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che le impugnazioni proposte da BARAMI BRISID e VOCI EMILIANO sono inammissibili in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01).
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 febbraio 2023 Il Consi nsor