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Sentenza — n. 22929/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22929/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Angelo Spena propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31/01/2022 che aveva confermato la condanna di Spena per il reato di estorsione: in base al capo di imputazione, Spena, quale sindacalista della CGIL/FIOM, aveva minacciato Rosario Colella, legale rappresentante della Manò Marine s.r.I., di porre in essere ostacoli al regolare svolgimento delle trattative in corso presso l'INPS di Caserta così da impedire l'ottenimento da parte della Manò Marine s.r.l. della Cassa integrazione guadagni e della messa in liquidazione, costringendo Colella a versargli somme di denaro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. e dell'art. 185 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta legittimazione a costituirsi parte civile delle organizzazioni sindacali, in quanto il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza diretta ed immediata dell'illecito prodotto, e nel caso in esame Spena aveva avuto rapporti solo con Colella, unico soggetto nei confronti del quale si sarebbe prodotto un danno. 1.2 II difensore lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.: il rapporto tra Colella e Spena era stato caratterizzato da una posizione paritetica tra le parti, ciascuna delle quali otteneva reciprocamente utilità dalla condivisione di un progetto solutivo della crisi aziendale; il difensore rileva inoltre che Colella era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di bancarotta fraudolenta proprio per la Manò Marine, quindi non era un imprenditore assoggettabile a facili pressioni, ma pacificamente aduso a condotte illecite; inoltre Spena, quale sindacalista, non aveva il potere di ammettere alla Cassa Integrazione Straordinaria la Marò Marine, per cui la vicenda avrebbe al più essere ricondotta nell'alveo della truffa per ingenerato timore. 1.3 II difensore rileva che l'individuazione di una pena base assolutamente superiore ai limiti edittali avrebbe imposto una specifica motivazione che tenesse conto di tutti gli elementi concreti della fattispecie, nonché del comportamento processuale estrinsecatosi sia con la ammissione dei fatti storici che con la restituzione in favore di Colella di quanto indebitamente percepito. 1.4 II difensore rileva come era errata la motivazione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., giustificata in quanto non erano state risarcite le organizzazioni sindacali, richiamando il primo motivo di ricorso. 2 \, • 1.5 II difensore lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e 240-bis cod. pen., in quanto erano inesistenti i presupposti per la applicazione della confisca allargata su beni riconducibili, ovvero nella titolarità del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 185 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22929/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00; in virtù del principio di soccombenza il ricorrente deve inoltre esse condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.

Parole chiave

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restituzione delle indennità di disoccupazione rinuncia a pretese di salario rappresentante sindacale indennità per menomazione dell'integrità contratto di compensazione appropriazione indebita di trattenute salariali

Disposizioni normative citate

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art. 185 cod. proc. pen
e dell'art. 185 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPENA ANGELO nato a CARINARO il 14/09/1957 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. SERGIO TESSITORE, difensore della parte civile CGIL, il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate, e in sostituzione dell'Avv. ANGELO CUTOLO difensore della parte civile FIOM-CGIL PROVINCIA DI CASERTA; udito il difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE STELLATO, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; •••

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Angelo Spena propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31/01/2022 che aveva confermato la condanna di Spena per il reato di estorsione: in base al capo di imputazione, Spena, quale sindacalista della CGIL/FIOM, aveva minacciato Rosario Colella, legale rappresentante della Manò Marine s.r.I., di porre in essere ostacoli al regolare svolgimento delle trattative in corso presso l'INPS di Caserta così da impedire l'ottenimento da parte della Manò Marine s.r.l. della Cassa integrazione guadagni e della messa in liquidazione, costringendo Colella a versargli somme di denaro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. e dell'art. 185 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta legittimazione a costituirsi parte civile delle organizzazioni sindacali, in quanto il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza diretta ed immediata dell'illecito prodotto, e nel caso in esame Spena aveva avuto rapporti solo con Colella, unico soggetto nei confronti del quale si sarebbe prodotto un danno. 1.2 II difensore lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.: il rapporto tra Colella e Spena era stato caratterizzato da una posizione paritetica tra le parti, ciascuna delle quali otteneva reciprocamente utilità dalla condivisione di un progetto solutivo della crisi aziendale; il difensore rileva inoltre che Colella era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di bancarotta fraudolenta proprio per la Manò Marine, quindi non era un imprenditore assoggettabile a facili pressioni, ma pacificamente aduso a condotte illecite; inoltre Spena, quale sindacalista, non aveva il potere di ammettere alla Cassa Integrazione Straordinaria la Marò Marine, per cui la vicenda avrebbe al più essere ricondotta nell'alveo della truffa per ingenerato timore. 1.3 II difensore rileva che l'individuazione di una pena base assolutamente superiore ai limiti edittali avrebbe imposto una specifica motivazione che tenesse conto di tutti gli elementi concreti della fattispecie, nonché del comportamento processuale estrinsecatosi sia con la ammissione dei fatti storici che con la restituzione in favore di Colella di quanto indebitamente percepito. 1.4 II difensore rileva come era errata la motivazione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., giustificata in quanto non erano state risarcite le organizzazioni sindacali, richiamando il primo motivo di ricorso. 2 \, • 1.5 II difensore lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e 240-bis cod. pen., in quanto erano inesistenti i presupposti per la applicazione della confisca allargata su beni riconducibili, ovvero nella titolarità del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve osservare che nel caso in cui la condotta dell'imputato possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità delle stesse, è ammessa la costituzione di parte civile, in quanto ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio di azione risarcitoria, è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi; corretta, pertanto, è la decisione dei giudici di merito sul punto. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che, come costantemente affermato da questa Corte, "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato." (Sez.2, sentenza n.11453 del 17/02/2016, Guarnieri Rv. 267124 - 01), non vi è dubbio che il comportamento dell'imputato fosse idoneo ad impedire l'ottenimento da parte della Marò Marine s.r.l. della cassa integrazione guadagni, posto che era in grado di orientare, nella sua qualità di sindacalista, il comportamento degli operai, che poteva portare ostacolo allo svolgimento delle trattative, considerando anche che il sindacato partecipa alle stesse (si veda la sentenza di primo grado, che a pagina 4 sottolinea che Spena aveva presto parte alle trattative quale delegato della FIOM/CGIL e che il verbale di accordo venne firmato da Colella e Spena); del resto, la Corte di appello ha anche evidenziato la credibilità di Colella, e la mancanza di qualsiasi intento calunnioso nelle dichiarazioni dello stesso, riscontrate dalle non contestate consegne di somme di denaro a Spena, dagli snns scambiati tra i due e dal fatto che uno dei due assegni dati a Spena sia stato cambiato da Iovinella, il quale ha poi restituito la somma a Spena, che gli aveva detto di non poterlo negoziare personalmente, dimostrando con ciò che non voleva che l'assegno venisse ricondotto a lui; correttamente, pertanto, è stato ritenuto irrilevante il procedimento a carico di Colella per bancarotta fraudolenta.

I giudici di merito hanno quindi applicato la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui "le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro." (Sez.4, n. 410 del 09/11/2021, Aramu, dep. 11/01/2022, Rv. 282558) 1.3 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha evidenziato la particolare gravità dei fatti e le modalità delle richieste estorsive, protrattesi nel tempo e nei confronti di un imprenditore in difficoltà, ragioni per le quali la pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale: trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è quindi consentito sindacato di legittimità; sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., valgono le considerazioni esposte relative al primo motivo di ricorso. 1.4 Quanto infine alla disposta confisca, devono essere richiamate le motivazioni espresse da questa Corte nella sentenza con la quale è stato definito il procedimento cautelare (sentenza n. 18971/16): "In particolare, quanto alla valutazione della consulenza tecnica in atti, deve rilevarsi che vi sono dei precisi riferimenti a tale deposito difensivo nella motivazione nella parte in cui si indicano specificamente delle somme rimaste inspiegate e - più ancora - nella parte in cui si evidenziano i salti logici contenuti in tale relazione in conseguenza di periodi in cui non è stato possibile ricostruire l'andamento del patrimonio tanto da indurre il consulente stesso a far ricorso a pure e semplici supposizioni .

Più in radice, il ricorrente non indica gli elementi che dovrebbero ritenersi decisivi al fine di superare la presunzione di illecita accumulazione. Quanto alla presenza di una effettiva ricostruzione dell'origine della disponibilità patrimoniale giacente sul conto de quo, deve ribadirsi quanto detto in punto valutazione della consulenza tecnica che - in ragione dei salti logici e cronologici contenuti - non permette - come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato - una effettiva e affidabile ricostruzione dei flussi."; premesso che sul punto si è verificato giudicato cautelare, il motivo di ricorso ripropone le medesime questioni già affrontate e risolte dai giudici di merito e da questa Corte, per cui è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure proposte. 4 9,„„) Si può inoltre osservare che è vero che, come precisato da Sez.U. n. 27421 del 25/02/2021 Crostella, Rv. 281561 (che richiama la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 33 del 2018) il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, così delineando il concetto di "ragionevolezza temporale", ma nel caso in esame il motivo di ricorso è generico in quanto il ricorrente non produce la consulenza del Dott.

Volpe cui fa riferimento e non contesta in maniera specifica l'esito degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza compendiati nelle note del 29.1.2013 e del 13.1.2014, citati dalla Corte di appello alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata, da cui risultava che i versamenti in contanti e in assegni per rilevanti somme non avevano trovato alcuna valida causale; a tale proposito, si deve ribadire che "ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata" (Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 03/02/2022, Aprovitola, Rv. 282687).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00; in virtù del principio di soccombenza il ricorrente deve inoltre esse condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle N n d spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle 1 2 ammende. W V N 0 Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal