Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22914/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22914/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 11/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere nei confronti del Fornelli in riferimento al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione, confermando la responsabilità per il capo b) (artt. 56, 629 cod.pen.) e rideterminando conseguentemente la pena allo stesso inflitta nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il ricorrente, difatti, all'evidenza non si confronta con la sentenza che, in ordine all'asserita ricorrenza di connessione tra le due fattispecie oggetto di contestazione, ha esplicitamente chiarito come tra il capo a) e il capo b) non ricorresse alcuna connessione, attesa la riferibilità della prima condotta alla vicenda relativa all'occupazione dell'appartamento di via Rosaccio, mentre la seconda era da riferire alla pretesa del pagamento di una asserita fornitura di merci.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata riscossione di pene pecuniarie istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione ordine d'arresto per estradizione frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen
vigente all'epoca di proposizione dell'appello ed anche con riferimento all'art. 597 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FORNELLI LEONARDO, nato a BARI il 03/06/1953 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. Debora ZAGAMI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 11/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere nei confronti del Fornelli in riferimento al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione, confermando la responsabilità per il capo b) (artt. 56, 629 cod.pen.) e rideterminando conseguentemente la pena allo stesso inflitta nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Fornarelli Leonardo, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di norme processuali per erronea applicazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen. vigente all'epoca di proposizione dell'appello ed anche con riferimento all'art. 597 cod. proc. pen.; tenuto conto dell'epoca in cui era stato presentato l'appello la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione di entrambi i reati oggetto di contestazione, dovendo ritenersi devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado anche l'imputazione di cui al capo b), attesa la connessione tra le due ipotesi di reato contestate, l'identità tra le parti coinvolte, e la richiesta di assoluzione dalle imputazioni ascritte al Fornelli; la testimonianza del Ripari era in tal senso univoca.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il ricorrente, difatti, all'evidenza non si confronta con la sentenza che, in ordine all'asserita ricorrenza di connessione tra le due fattispecie oggetto di contestazione, ha esplicitamente chiarito come tra il capo a) e il capo b) non ricorresse alcuna connessione, attesa la riferibilità della prima condotta alla vicenda relativa all'occupazione dell'appartamento di via Rosaccio, mentre la seconda era da riferire alla pretesa del pagamento di una asserita fornitura di merci.

È stata, dunque, correttamente riscontrata la assenza di qualsiasi forma di impugnazione e motivo specifico in ordine al capo b). Con tale puntuale motivazione il ricorrente non si confronta, lamentando una violazione di norme processuali certamente non ricorrente nel caso in esame. In tal senso si deve osservare come questa Corte nel suo massimo consesso avesse già chiarito, con principio di diritto specificamente recepito antecedentemente alla modifica dell'art. 581 cod. proc. pen., che: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.

U, n. 8825 del 27/102016, Galtelli, Rv. 268822-01). Non vi è dubbio che, in applicazione di tale principio, la Corte di appello di Roma, anche tenuto conto dell'epoca di presentazione dell'appello, abbia correttamente ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta in relazione al capo b). In altri termini, non viola il principio del "tempus regít actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per 2 w difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art.581 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale, enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende