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Sentenza — n. 22611/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue and untimeliness under Italian criminal procedure rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica filed a cassation appeal against a lower court order rejecting a prosecutor's request for asset seizure, arguing an error in applying Article 512-bis of the Penal Code. The Court declared the appeal inadmissible because it was filed directly at the Cassation Court rather than at the competent tribunal's registry as required by Article 325 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that the date of receipt by the correct office determines timeliness, and since the appeal was not properly lodged at the originating tribunal, it was deemed untimely and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 311, commi 3-5 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a review tribunal's order on coercive measures must be filed exclusively at the registry of the tribunal that issued the decision; failure to do so renders the appeal inadmissible for untimeliness.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility coercive measures review proper filing venue timeliness of appeal asset seizure seizure prosecutor appeal rights Italian criminal procedure opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
L'art. 325 codice di rito espressamente prevede la possibilità di proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze emesse a norma degli artt.
Art. 311, commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen.
322b1s e 324 cod.proc.pen., richiamando al comma 3 l'applicabilità delle "disposizioni dell'art. 311, commi 3,4 e 5".
Art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
stabilisce "che il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione" con l'osservanza delle forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen.
Art. 512 bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il quale ha dedotto con unico„ articolato, motivo l'erronea applicazione dell'art. 512 bis cod.pen.
art. 512 bis cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il quale ha dedotto con unico„ articolato, motivo l'erronea applicazione dell'art. 512 bis cod.pen.
art. 311 cod.proc.pen
Il comma 3 dell'art. 311 cod.proc.pen.
art. 582 cod.proc.pen
stabilisce "che il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione" con l'osservanza delle forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022
280167 - 01;Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIAavverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Emilia il 9/11/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che l'Avv. Luca Sirotti ha rinunziato all'istanza di differimento per legittimo impedimento, concludendo in forma scritta per l'inanrimissibilità del ricorso; che analogamente l'Avv. Noris Bucchi ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, instando per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava l'appello interposto dal P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 26/7/2022, aveva disatteso la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 5.723.372, costituente asserito profitto delle fittizie intestazioni societarie provvisoriamente ascritte agli indagati Salsi Mirco, Salsi Gianluca e Salsi Elena.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il quale ha dedotto con unico„ articolato, motivo l'erronea applicazione dell'art. 512 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 325 codice di rito espressamente prevede la possibilità di proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322b1s e 324 cod.proc.pen., richiamando al comma 3 l'applicabilità delle "disposizioni dell'art. 311, commi 3,4 e 5". Il comma 3 dell'art. 311 cod.proc.pen. stabilisce "che il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione" con l'osservanza delle forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen. Nella specie il ricorso del P.m. risulta direttamente depositato presso la Corte di Cassazione in data 13/1/2023, con successiva trasmissione da parte dell'organo inquirente del fascicolo processuale in originale, pervenuto il 23/2/2023.

A seguito di richiesta di informazioni, il Tribunale di Reggio Emilia, con Pec in data 28/2/2023, ore 9,57, comunicava che presso quell'ufficio non risultava depositata alcuna impugnazione avverso l'ordinanza n. 56/2022, MCR 33/22 e che, in particolare, alcun ricorso risultava iscritto al SICP ovvero annotato sull'originale dell'ordinanza. 3.1 Non è fuor di luogo rammentare che questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, Gomma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 - 01;Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Sentenza a motiv