Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a settlement sentence regarding extortion and fraud, arguing a lack of reasoning on potential acquittal causes under Article 129. The court rejected this, noting that the new law strictly limits appeals to issues like the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or sentencing illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LENOCI ANDREA nato a Massafra il 2 dicembre 1982 avverso la sentenza resa dal gip del tribunale di Taranto il 30 novembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di LENOCI ANDREA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di estorsione, truffa aggravata e violenza privata meglio precisati in rubrica. / Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma ( che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria D a Borsellino Anna Maria De antis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 4 MA6, 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO