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Ordinanza — n. 22608/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed sentencing are dismissed for inadmissibility due to non-compliance with statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible, dismissing the challenges filed by three defendants against a sentence of imprisonment and fines. The appellants argued for violations of procedural law regarding evidence sufficiency and errors in the legal qualification of the facts. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims about missing evidence or vague qualifications unless they constitute a manifest error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against agreed sentencing are admissible only for specific statutory grounds, excluding general claims of missing evidence or non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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agreed sentencing cassation appeal legal qualification procedural law inadmissible appeal contravvenzione bagatellare concorso materiale di reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2- bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Melania Navelli, nell'interesse di Gaetano Ferrigno, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Melania Navelli, nell'interesse di Gaetano Ferrigno, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjeza Amar
278337 - 01; ed ancora, è del pari inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjeza Amar, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Ferrigno Gaetano, nato a Tortona il 19.10.1996, Benetti Emilio, nato a Roma il 3.5.1998, Leone Antonio, nato a Pescara 1'1.2.1998, contro la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pescara del 25.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.11.2022 il GUP presso il Tribunale di Pescara, su richiesta dei difensori, a tal fine muniti di procura speciale, e con il consenso del PM, ha applicato, in relazione al delitto di rapina aggravata loro in concorso ascritto, a Gaetano Ferrigno la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa; a Emilio Benetti e Antonio Leone la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 640 di multa; t 2. ricorrono per cassazione sia il Ferrino che il Benetti che il Leone a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo: 2.1 con ricorso a firma dell'Avv.

Melania Navelli, nell'interesse di Gaetano Ferrigno, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.: la responsabilità del ricorrente sarebbe stata ancorata ad un solo elemento fattuale, ovvero la sua presenza sul posto durante la rapina; aggiunge che le indagini sono state compendiate in atti inutilizzabili con conseguente assenza di una prova certa; 2.2 con due ricorsi, di contenuto identico, a firma dell'Avv. Franco Perolino, nell'interesse di Emilio Benetti e Antonio Leone, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto: il giudice di merito avrebbe emesso la sentenza di applicazione della pena omettendo l'imprescindibile verifica circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, suscettibile di rilievo in questa sede ai sensi dell'art. 448, comrna 2-bis cod. proc. pen.; rileva che nel caso di specie il GUP si è limitato a richiamare una massima senza alcuna ulteriore argomentazione.

3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.; è noto che il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, certamente inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del Ferrigno con il quale la difesa deduce vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez.

F - , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01; ed ancora, è del pari inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjeza Amar, Rv. 279117 - 01) Analogamente, inammissibili, sono i ricorsi proposti nell'interesse di Emilio Benetti e di Antonio Leone con cui la difesa lamenta la errata qualificazione giuridica del fatto senza, peraltro, precisare quale sarebbe stata quella a loro avviso esatta.

È appena il caso, allora, di ribadire che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comrcia 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modc aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; conf., Sez. 5 - , n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01, in cui la Corte ha di nuovo chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore