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Ordinanza — n. 22607/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for filing personally instead of through a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. Although the appellant argued procedural violations and insufficient reasoning, the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly requires representation by a special defense lawyer for Cassation appeals. Consequently, the court ruled that the personal filing rendered the appeal invalid and ordered the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The right to appeal to the Court of Cassation in criminal matters is exclusively exercisable through a qualified defense lawyer, excluding personal filing by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal procedure qualified defense lawyer personal filing inadmissibility Cassation representation rules legal professional requirement recidiva nell'infrazione diritto a un difensore censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile proprio in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile proprio in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bumbaca Carlo, nato a Roma il 4.3.1965, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 115.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, in data 28.9.2021, il Tribunale capitolino aveva riconosciuto Carlo Burnbaca responsabile del delitto di riciclaggio e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2.kicorre per cassazione l'imputato personalmente dedLcendo violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 603 cod. proc. per. e mancanza, e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione oltre che travisamento della prova.

3. Il ricorso è inammissibile proprio in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, C:ost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso