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Ordinanza — n. 22603/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448.2bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentence for robbery and violation of mandatory travel documents, arguing a manifest error in the legal qualification of the facts. The court rejected this claim because the appellant's argument was too generic and failed to demonstrate that the lower court's classification was manifestly eccentric compared to the charge.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal based on alleged error in legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error legal qualification inadmissible cassation appeal error in legal characterization procedural inadmissibility robbery aggravated penalty motivi di cassazione ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de piano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di rapina aggravata e violazione del foglio di via obbligatorio; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKATOV DMYTRO nato a CERCKASY (UCRAINA) il 18/06/1990 avverso la sentenza del 24/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Pescara, con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di Akatov Dmiytro la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata e violazione del foglio di via obbligatorio; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de piano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto (in termini del tutto generici e senza peraltro cR l'indicazione di quale alternativa qualificazione si sarebbe dovuta operare) è formulato con modalità non consentite, poiché per constante giurisprudenza della Corte la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023