Italian Court dismisses appeal against conditional sentence as inadmissible due to procedural timing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lattanzi Daniele against a conditional sentence inadmissible. The lower court applied the 'de plano' procedure, finding the appeal violated specific statutory time limits for challenging sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions must comply with strict statutory time limits; appeals filed outside these periods are inadmissible and treated de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI DANIELE nato a ROMA il 10/03/1975 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con sentenza in data 8 novembre 2022, applicava nei confronti di Lattanzi Daniele la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai raeti a lui ascritti; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo si ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. peri. (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere stensore Il „presidente