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Sentenza — n. 22583/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3.10.2019 il GUP presso il Tribunale di Lecce, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Ronzino De Nitto dei reati a lui ascritti e, previa riqualificazione del capo 1 della rubrica ed esclusione, sui capi 5 e 8, della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa inoltre la recidiva contestata al ricorrente, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

Regesto Legislator

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art. 416-bis comma 4 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la Procura Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto si sarebbe in presenza di una "doppia conforme di merito" in cui l'apparato motivazionale risultante dalla congiunta combinazione tra le due sentenze ha dato conto in maniera del tutto esaustiva non soltanto delle ragioni della affermazione di responsabilità ma anche della sussistenza della contestata aggravante.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale divieto di doppia punibilità detenuto pentito revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis comma 4 cod. pen
Con sentenza del 3.10.2019 il GUP presso il Tribunale di Lecce, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Ronzino De Nitto dei reati a lui ascritti e, previa riqualificazione del capo 1 della rubrica ed esclusione, sui capi 5 e 8, della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue, comunque, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di De Nitto Ronzino, nato a Mesagne il 29.10.1975, contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 9.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.10.2019 il GUP presso il Tribunale di Lecce, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Ronzino De Nitto dei reati a lui ascritti e, previa riqualificazione del capo 1 della rubrica ed esclusione, sui capi 5 e 8, della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa inoltre la recidiva contestata al ricorrente, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma di quella di primo grado e, per quel che interessa, con riguardo al De Nitto, aveva ridotto la pena inflitta al predetto imputato ad anni 8 e mesi 4 di reclusione confermando nel resto;

3. ricorreva per cassazione il difensore del De Nitto deducendo: 3.1 vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo 1); 3.2 vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 cod. pen.; 3.3 vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

4. la Procura Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto si sarebbe in presenza di una "doppia conforme di merito" in cui l'apparato motivazionale risultante dalla congiunta combinazione tra le due sentenze ha dato conto in maniera del tutto esaustiva non soltanto delle ragioni della affermazione di responsabilità ma anche della sussistenza della contestata aggravante.

5. in data 9.3.2023 è pervenuta dichiarazioni di rinuncia alla impugnazione a firma del De Nitto e trasmessa dalla Direzione della Casa Circondariale ove era ristretto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. alla luce della dichiarazione di rinuncia all'impugnazione da parte del De Nitto, datata 9.3.2023, e trasmessa, in pari data pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte dalla Casa Circondariale ove il ricorrente è detenuto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue, comunque, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 6.6.2016 n. 28.691, Arena); ciò non di meno, i "tempi" della intervenuta rinuncia giustificano la quantificazione dell'ammenda nella sola misura di Euro 500.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende