Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22368/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22368/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBINI ENRICO nato a Teramo il 11/04/1966 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE DI CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Enrico Gambini avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 08/08/2022 con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati ex art. 416 cod. pen. (capo 1) e art. 497 bis cod. pen. (capo 36).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 cod. pen, art. 497 bis cod. pen, art. 291 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per violazione dell'art. 291 cod. proc. pen.; l'inosservanza e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; l'inosservanza e la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. circa le esigenze cautelari il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure di ricorso violazioni delle norme procedurali restituzione in pristino perdita dell'interesse degno di protezione ricorso di annullamento inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 cod. pen
Con ordinanza del 13/09/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Enrico Gambini avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 08/08/2022 con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati ex art. 416 cod. pen.
art. 497 bis cod. pen
(capo 1) e art. 497 bis cod. pen.
art. 291 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per violazione dell'art. 291 cod. proc. pen.; l'inosservanza e la violazione dell'art.
art. 273 cod. proc. pen
pen.; l'inosservanza e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; l'inosservanza e la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBINI ENRICO nato a Teramo il 11/04/1966 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE DI CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Enrico Gambini avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 08/08/2022 con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati ex art. 416 cod. pen. (capo 1) e art. 497 bis cod. pen. (capo 36).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per violazione dell'art. 291 cod. proc. pen.; l'inosservanza e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; l'inosservanza e la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. circa le esigenze cautelari il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari.

3. Con pec del 23/12/2022 il difensore di fiducia del Gambini ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione per essere stata revocata medio tempore la misura cautelare in oggetto; il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

4. L'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01). PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore