Sentenza — n. 22358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 10 ottobre 2019, ha assolto Pietro Napolano dal reato di tentata truffa con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. L'imputato era stato accusato di aver finto, nel corso di una conversazione telefonica con la vittima, di essere un carabiniere, tentando di ottenere 1200 euro per risolvere una questione inerente ad un procedimento penale pendente nei confronti della persona offesa, venendo, però, riconosciuto da costei.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 22358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato era stato accusato di aver finto, nel corso di una conversazione telefonica con la vittima, di essere un carabiniere, tentando di ottenere 1200 euro per risolvere una questione inerente ad un procedimento penale pendente nei confronti della persona offesa, venendo, però, riconosciuto da costei.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, nel procedimento a carico di: Napolano Pietro, nato a Pagani il 12/05/1968, avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 10 ottobre 2019, ha assolto Pietro Napolano dal reato di tentata truffa con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. L'imputato era stato accusato di aver finto, nel corso di una conversazione telefonica con la vittima, di essere un carabiniere, tentando di ottenere 1200 euro per risolvere una questione inerente ad un procedimento penale pendente nei confronti della persona offesa, venendo, però, riconosciuto da costei.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo vizio della motivazione quanto alla ritenuta inidoneità della condotta a integrare l'ipotesi di tentata truffa contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che alla data del suo deposito (8 marzo 2022) il reato era prescritto, essendo stato commesso il 14 agosto 2014 (prescrizione al 14 febbraio 2022 in assenza di cause di sospensione del termine). In questo senso, Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940, secondo cui, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza del giudice di appello di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" quando, successivamente a tale pronuncia, il reato si estingue per decorso del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luciano I riali WY1, DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALErL. 2 3 H4G IL '19,4910 G