Italian Court dismisses appeals regarding evidence admissibility and sentencing leniency in theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding their conviction for receiving stolen jewelry. The defendants argued that the court violated their rights by using a commercial ledger not in the initial investigation file and denied them a minor sentencing circumstance. The court rejected these claims, affirming that judges have independent powers to gather evidence and that the conviction was supported by witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The judge's power to gather evidence ex officio is autonomous and not limited by the initial investigation file or the discovery principle, while sentencing discretion regarding leniency is a matter of merit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Camba Eligio, nato a Cagliari il 22/11/1984, 2) Dalpadulo Cristophel, nato a Cagliari il 12/03/1992, avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari emessa il 26 ottobre 2020, ha hA confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione di alcuni monili di provenienza delittuosa.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. Eligio Camba deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte ed il Tribunale avrebbero utilizzato, per affermare la colpevolezza dell'imputato, il registro di carico dell'esercizio commerciale di «compro oro» nel quale erano stati ritrovati i gioielli trafugati alla vittima del furto. Tale registro era stato acquisito al dibattimento attraverso i poteri officiosi del Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen., nonostante il documento non facesse parte del fascicolo del Pubblico ministero e, per questo, in violazione delle prerogative difensive. 2.2.
Cristophel Dalpadulo deduce vizio della motivazione per non avere la Corte concesso la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., essendosi trattato di gioielli di scarso valore ed inoltre per avere affermato la responsabilità del ricorrente senza una sicura individuazione del medesimo quale autore del reato. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente Camba è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Quanto al ricorso di Camba Eligio, deve sottolinearsi che il potere officioso del giudice, attraverso l'integrazione probatoria prevista dall'art. 507 cod. proc. pen., è del tutto autonomo rispetto al contenuto del fascicolo delle indagini preliminari, potendo riguardare anche mezzi di prova non contenuti in esso, avendo come fine l'accertamento della verità al quale è collegato il principio della non tassatività dei mezzi di prova. D'altra parte, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630).
Inoltre, tale potere può essere esercitato dal giudice in qualunque momento precedente alla emissione della sentenza. L'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906).
Nel caso in esame, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione di un documento in possesso di privati estraneo al fascicolo delle indagini ma non per questo non acquisibile, senza alcuna violazione delle prerogative difensive, potendo l'imputato chiedere ed ottenere l'assunzione di prove contrarie. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria, rispetto alla quale occorre solo precisare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non consentendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale, non permette di rilevare la prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza impugnata.
2. Anche il ricorso di Dalpadulo Cristophel è manifestamente infondato e generico. Quanto alla censura inerente alla affermazione di responsabilità, il ricorso è generico poiché non tiene conto che la individuazione del ricorrente come autore del reato è stata tratta dal registro di carico del quale si è detto a proposito del Camba, affiancato dalla deposizione dei testimoni di polizia giudiziaria che hanno riferito in proposito sgombrando il campo da ogni dubbio sul fatto che fosse stato l'imputato a consegnare i gioielli di provenienza illecita all'esercizio commerciale che li rivendeva. 2.1.
Il ricorso è altrettanto generico in ordine alla censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante della ricettazione "lieve", che il Tribunale e la Corte hanno escluso, con giudizio di merito non rivedibile perché privo di vizi logico- giuridici, tenuto conto del non modesto valore dei beni e della personalità del ricorrente in quanto soggetto attinto da precedenti penali anche specifici. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luciano penali DEPOSITATO IN C