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Sentenza — n. 22350/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22350/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGO ALFONSO nato a Salerno il 06/06/1975 avverso la sentenza dell'11/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Regesto Legislator

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art. 73 d.p.r. 309/90, art. 337 cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 22350/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Parole chiave

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altri reati concorso materiale di reati imputazione per reati di stupefacenti formazione di una pena complessiva cause penali precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.p.r. 309/90
art. 337 cod. pen
309/90 e art. 337 cod. pen.) e quelli sub 3 e 4 (art.
art. 648 cod. pen
pen.) e quelli sub 3 e 4 (art. 648 cod. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGO ALFONSO nato a Salerno il 06/06/1975 avverso la sentenza dell'11/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

STEFANIA PIERRO del foro di Nocera Inferiore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11/03/2022 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno in data 01/10/2019 con la quale Alfonso Rago era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascrittigli (capi da 1 a 4 della rubrica), uniti nella continuazione - rispettivamente - quelli sub 1 e 2 (art. 73 d.p.r. 309/90 e art. 337 cod. pen.) e quelli sub 3 e 4 (art. 648 cod. pen. e art.116 Cod. della Strada).

2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Rago, articolando due motivi di ricorso, con i quali eccepisce: il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione fra tutti i reati oggetto di condanna, atteso il generico richiamo sul punto alla sentenza di primo grado; violazione di legge in relazione al mancato apprezzamento dell'indice di esistenza di un unico disegno criminoso, in quanto tutti i reati, identici per indole e matrice, furono commessi nello stesso giorno e, quindi, in un breve arco temporale.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale e ribadite dalla corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 3.1. Premesso che ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (ex multis, sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2018 - Rv. 271768), la corte territoriale ha correttamente rilevato la genericità e aspecificità della censura per non avere "la difesa enunciato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di tale istanza", a fronte della motivazione del tribunale che aveva ravvisato i presupposti per la continuazione non fra tutti i reati contestati, ma, rispettivamente, fra quelli per i quali vi era stato arresto in flagranza (la resistenza per sottrarsi al controllo di polizia, in ragione della detenzione di droga - capi 1 e 2) e quelli estranei alla flagranza, relativi al possesso del ciclomotore, provento di furto e condotto senza il conseguimento della patente di guida (capi 3 e 4). 3.2.

Nel sintetico atto di impugnazione, la difesa aveva dedotto motivi di mera opportunità sanzionatoria ("sarebbe più corretto individuare il reato più grave e successivamente portare i tre fatti reato successivi in continuazione"), senza alcun approfondimento circa i presupposti per l'ulteriore contenimento della pena ed effettiva confutazione della decisione a riguardo del tribunale, con conseguente inammissibilità della censura proposta in appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il