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Sentenza — n. 22348/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBBIO PIETRO nato a Cerignola il 30/06/1968 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO PARTE CIVILE: De Gregorio Aniello Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false perseguimento penale per truffa reato economico truffa all'assistenza sociale appropriazione indebita falsità ideologica in documenti
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBBIO PIETRO nato a Cerignola il 30/06/1968 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO PARTE CIVILE: De Gregorio Aniello Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

FILIPPO MARIA CAI del foro di Milano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/03/2022 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 02/03/2021 con la quale Pietro Rubbio era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di Aniello De Gregorio oltre al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, costituitosi parte civile.

2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Truisi, articolando due motivi di ricorso, con i quali eccepisce: la violazione di legge in relazione alla affermazione di legittimazione attiva del querelante e di sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, posto che il De Gregorio non era proprietario del bene (un gommone), oggetto della contestata truffa, posto in vendita su un sito internet, e che il profitto era destinato ad altri, nell'irrilevanza della disponibilità materiale e giuridica del natante, peraltro non provata; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base dell'asserita consapevolezza del Rubbio di aver consegnato al proprio interlocutore un assegno circolare contraffatto.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 3.1. Con accertamento in fatto, insuscettibile di valutazione in questa sede, i giudici di merito hanno infatti accertato che il De Gregorio aveva la disponibilità materiale e giuridica del bene in questione, oggetto della truffa consumata in suo danno, in quanto nella vicenda traslativa agiva in nome e per conto della moglie, intestataria dell'imbarcazione, con conseguente diritto non solo di disporne ma anche di decidere in ordine alla destinazione dell'importo corrispondente al prezzo che il Rubbio avrebbe dovuto corrispondere; non sussistono quindi dubbi in ordine alla sua legittimazione a proporre querela e al pregiudizio patrimoniale subito. 3.2.

Quanto all'accertamento di responsabilità, non è contestato il pagamento con assegno circolare contraffatto e, quindi, l'artificio posto in essere per ottenere il bene senza corrispondere il dovuto; la doppia pronuncia conforme di condanna ha escluso - con argomenti immuni da manifesta illogicità - incertezze in ordine all'elemento psicologico, attesa la generica deduzione dell'imputato di non essere a conoscenza della falsità del titolo di credito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il