Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order due to lack of admissible grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against Antonino Nasone's detention order inadmissible. The court found the lower court's reasoning regarding mafia association and extortion sufficient to establish grave indicia of guilt, while rejecting the appellant's generic claims about unspecified legitimate debts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 311/4 c.p.p.: Appeals against detention orders must be specific and grounded in the record; generic arguments or claims of unspecified legitimate debts are inadmissible in the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; viste le «note di udienza», ex «art. 311/4 c.p.p.», depositate dall'Avv. LUCA CIANFERONI, difensore di Nasone Antonino; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. SALVATORE STROSCIO, in difesa di Nasone Antonino, il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. LUCA CIANFERONI, sempre in difesa di Nasone Antonino, il quale, dopo dibattimento, ha anch'egli chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/11/2022, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 31/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato ad Antonino Nasone la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1 dell'imputazione provvisoria), tentata estorsione ai danni di Francesco Maria Alleruzzo (capo 8 dell'imputazione provvisoria), turbata libertà degli incanti (capo 12 dell'imputazione provvisoria), tentata estorsione ai danni di Giuseppe Nasone (capo 13 dell'imputazione provvisoria), estorsione ai danni di Salvatore Mallamaci (capo 14 dell'imputazione provvisoria) e tentata estorsione ai danni del titolare (o, comunque, dei responsabili del cantiere) dell'impresa impegnata in lavori di manutenzione affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Sirianni s.r.l. e subappaltati all'impresa individuale "Bruzzese Domenico" (capo 19 dell'imputazione provvisoria).
Più precisamente, ad Antonino Nasone era stato provvisoriamente contestato:
a) quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, di avere partecipato all'articolazione territoriale della 'ndrangheta di Scilla, avente quale nucleo la cosca "Nasone-Gaietti";
b) quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Francesco Maria Alleruzzo di cui al capo 8 dell'imputazione provvisoria, di avere concorso nel tentativo di estorsione ai danni del predetto Francesco Maria Alleruzzo, padre del titolare del ristorante "Bahia Rooftop Club" sito in Scilla, diretto a costringere lo stesso Alleruzzo ad acquistare le forniture di pane dal panificio "Buda Giovanna";
c) quanto al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 12 dell'imputazione provvisoria, di avere turbato la gara pubblica per l'assegnazione del "servizio trasporto di persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato - percorso turistico A" indetta dal Comune di Scilla per l'anno 2021, estromettendo dalla predetta gara Salvatore Mallamaci;
d) quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Giuseppe Nasone di cui al capo 13 dell'imputazione provvisoria, di avere concorso nel tentativo di estorsione ai danni del predetto Giuseppe Nasone diretto a costringere lo stesso a versare, in caso di aggiudicazione della gara pubblica menzionata sub c), una somma di denaro non inferiore a circa C 2.500,00/3.000,00;
e) quanto al reato di estorsione ai danni di Salvatore Mallamaci di cui al capo 14 dell'imputazione provvisoria, di avere costretto lo stesso Salvatore Mallamaci, gestore del "servizio trasporto di persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato" menzionato sub c), aggiudicato per l'anno 2020 all'impresa individuale di Maria Giovanna Sassone, a versare un'imprecisata somma di denaro, integralmente pagata dalla persona offesa ad eccezione dell'ultima tranche di C 500,00;
f) quanto al reato di tentata estorsione ai danni del titolare (o, comunque, dei responsabili del cantiere) dell'impresa impegnata in lavori di manutenzione affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Sirianni s.r.l. e subappaltati all'impresa individuale "Bruzzese Domenico" di cui al capo 19 dell'imputazione provvisoria e relativi, in specie, ai lavori di "manutenzione ordinaria occorrenti per opere di protezione passiva da caduta massi tra il km 499+000 e il km 518+000 della S.S. 18", di avere concorso nel tentativo di estorsione ai danni del predetti soggetti diretto a costringere gli stessi a corrispondere una somma rimasta non determinata comunque non inferiore a € 2.300,00.
2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, Antonino Nasone, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo, complesso, motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite appena di nullità e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., e agli artt. 56, 416-bis e 629 cod. pen., con riguardo «all'erronea qualificazione giuridica ai fatti oggetto di valutazione, alla omessa valutazione dei motivi di riesame e al principio di autonoma valutazione del giudice da cui è conseguita l'illogicità della motivazione». 2.1.1.
Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione degli artt. 125 e 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di valutare i motivi di riesame depositati all'udienza camerale di trattazione della richiesta di riesame, come sarebbe richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. - là dove impone che l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa - e come sarebbe comprovato dal fatto che lo stesso Tribunale di Reggio Calabria affermerebbe di avere effettuato le proprie valutazioni solo con riguardo alle argomentazioni difensive formulate oralmente nel corso della predetta udienza camerale. 2.1.2.
Il ricorrente passa poi a scrutinare la motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente ai singoli reati a lui provvisoriamente contestati. 2.1.2.1. Quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe ritenuto la propria partecipazione all'articolazione territoriale della 'ndrangheta di Scilla solo sulla base del coinvolgimento nei reati- fine a lui contestati negli altri capi d'imputazione provvisoria e che, così facendo, lo stesso Tribunale: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che la propria condotta era consistita «in una mera contiguità compiacente posta in essere esclusivamente nell'interesse di Fulco Giuseppe, occasionata dai rapporti di conoscenza e frequentazione, e sganciata da ogni forma di adesione al programma criminoso di [...] costui»; dall'altro lato, incorrendo in un errore di sussunzione, avrebbe ritenuto l'esistenza del requisito dell'affectio societatis esclusivamente sulla base di un «apporto circoscritto al mero coinvolgimento in alcune vicende delittuose (le singole vicende estorsive) occasionato dalla sussistenza di un vincolo di natura personale con un partecipe alla consorteria criminosa» (il Fulco), il che «esul[erebbe] dall'affectio societatis». 2.1.2.2.
Quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Francesco Maria Alleruzzo di cui al capo 8 dell'imputazione provvisoria, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che - poiché egli si era «limitato a recarsi presso il ristorante Bahia Rooftop Club per chiedere se i titolari fossero interessati a delle forniture di pane da parte del panificio di Buda Giovanna ottenendo risposta negativa» ed egli era anzi stato «beffato», avendo lasciato al predetto ristorante un chilo di pane che non gli era stato restituito, ed avendo egli altresì comunque desistito, a seguito della menzionata risposta negativa, dall'avanzare ulteriori richieste - la propria condotta non aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile o, al più, era configurabile la desistenza volontaria di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen.; dall'altro lato, incorrendo in un errore di sussunzione, avrebbe ritenuto la configurabilità del tentativo in presenza dei meri menzionati atti preparatori, precedenti la fase esecutiva - tenuto anche conto che i propositi di aggredire fisicamente l'Alleruzzo erano rimasti tali, non essendo stati messi in atto - e non avrebbe ritenuto la configurabilità della desistenza volontaria. 2.1.2.3.
Il ricorrente passa quindi ai reati di turbata libertà degli incanti, tentata estorsione ai danni di Giuseppe Nasone ed estorsione ai danni di Salvatore Mallamaci, di cui ai capi, rispettivamente, 12, 13 e 14 dell'imputazione provvisoria. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 12, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che - poiché dal contenuto delle conversazioni intercettate era possibile verificare «che la richiesta rivolta a Mallamaci Salvatore di non partecipare alla gara pubblica [era] stata posta in essere da Fulco Giuseppe prima che sopraggiungesse Nasone Antonio» e che, dopo l'arrivo di quest'ultimo, «non si [erano] verificati atteggiamenti prevaricatori posti in essere da[llo stesso] Nasone Antonino nei confronti del Mallamaci» - si doveva ritenere il difetto dell'elemento psicologico del reato per mancanza di consapevolezza di concorrere nello stesso; dall'altro lato, incorrendo in un errore di sussunzione, alla luce dei predetti elementi fattuali, avrebbe erroneamente ritenuto la configurabilità del proprio concorso morale nel reato materialmente commesso dal Fulco, nonostante egli non avesse «agito nella consapevolezza di contribuire con la sua condotta alla realizzazione del proposito criminoso altrui, bensì [avesse] preso parte del dialogo dopo che la condotta delittuosa originaria si era conclusa, perché, trovandosi di passaggio, il Fulco gli [aveva] chiesto di fermarsi», con la conseguenza che «la sua presenza ai dialoghi e le sue interlocuzioni assumono solo il connotato della mera connivenza non punibile o, comunque, rappresentano un post factum non punibile».
Quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Giuseppe Nasone di cui al capo 13 dell'imputazione provvisoria, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che, nelle conversazioni intercettate, non sarebbe risultato alcun dialogo dal quale ricavare elementi indiziari del fatto che egli si fosse reso responsabile della contestata condotta estorsiva ai danni di Giuseppe Nasone o vi avesse concorso con il Fulco; dall'altro lato, avrebbe fornito una motivazione contraddittoria, atteso che, posto che da essa si ricava che egli avrebbe concluso con Giuseppe Nasone «un accordo "collusivo", ovvero illecito, al fine di garantirgli l'estromissione di altri concorrenti (imponendo loro di non partecipare) dalla gara di evidenza pubblica, [...] dietro il pagamento della somma di 2500-3000 euro», ne conseguirebbe che egli non aveva «imposto alcuna forma di pagamento a Nasone Giuseppe, bensì gli [aveva] semplicemente formulato una richiesta di un accordo contrattuale di natura illecita da cui, eventualmente, deriverebbe un concorso di Nasone Giuseppe nella futura condotta illecita di turbativa degli incanti pubblici», rimasta, peraltro, una mera «manifestazione di intenti».
Quanto al reato di estorsione ai danni di Salvatore Mallamaci di cui al capo 14 dell'imputazione provvisoria, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che il contenuto dell'intercettata conversazione dalla quale emergeva che egli si dichiarava creditore, nei confronti del Mallamaci, della somma di C 500,00, «si presta[va] a diversi significati (ovvero la pretesa economica può originare da un credito lecito e/o illecito)» e non sarebbe stato compiuto alcuno sforzo motivazionale al fine di avvalorare quest'ultima natura illecita del credito, tenuto anche conto del principio di giudizio del favor rei; dall'altro lato, avrebbe fornito una motivazione illogica, in quanto basata su una conversazione dal significato equivoco, atteso che essa si poteva ritenere fare riferimento anche a un credito di natura lecita e che, se il credito di C 500,00 fosse stato di natura illecita, perché provento di un'estorsione, egli «non avrebbe atteso di incontrare casualmente il Mallamaci per avanzare la richiesta [...] ma lo avrebbe, sicuramente, cercato direttamente, né avrebbe fatto trascorrere un arco temporale così ampio».2.1.2.4.
Quanto al reato di tentata estorsione ai danni del titolare (o, comunque, dei responsabili del cantiere) dell'impresa impegnata in lavori di manutenzione affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Sirianni s.r.l. e subappaltati all'impresa individuale "Bruzzese Domenico" di cui al capo 19 dell'imputazione provvisoria, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria: da un lato, avrebbe omesso di esaminare il proprio motivo di riesame con il quale aveva rappresentato che la circostanza che egli fosse stato «latore, di Fulco Giuseppe nei confronti di Zagari e Busceti, a condotta delittuosa consumata esula[va] da qualsiasi forma di contributo morale»; dall'altro lato, incorrendo in un errore di sussunzione, «pur riconoscendo che la condotta estorsiva ai danni della ditta Sirianni [era] stata materialmente avanzata da "Mico"», cioè da un persona diversa, ha ritenuto il proprio concorso morale «sul presupposto che, dopo la consumazione del reato, Nasone Antonino sia stato latore di messaggi da parte di Fulco Giuseppe nei confronti di Zagari e Busceti aventi ad oggetto la spartizione delle somme quale prodotto della condotta estorsiva in quanto soggetto ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa contestata». 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., in relazione alla legge 16 aprile 2015, n. 45, nonché degli artt. 110 e 115 cod. pen. Dopo avere illustrato, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale (è citata la sent. n. 17 del 2021) e della Corte di cassazione (è citata Sez. 4, n. 10529 del 03/03/2021, Mauro, Rv. 280701-01), il contenuto dell'art.115 cod. pen., concludendo che «l'ipotesi concorsuale rappresentata nell'art. 115 c.p. è un non punibile quasi reato», il ricorrente lamenta:
a) che il Tribunale di Reggio Calabria mostrerebbe di ritenere che «vi sarebbe una interversione dell'onere della prova che gli consentirebbe di evitare di provare in violazione dell'art. 27 Cost., come egualmente in tutte le condotte, presuntivamente, attribuibili ai coimputati vi sarebbe il concorso morale del ricorrente»;
b) che lo stesso Tribunale avrebbe ritenuto che la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., «discenderebbe dalla volontà di far parte di una organizzazione criminale "storica" quale la "ndrangheta", per non appurare la reale compartecipazione, ai fatti, dando per scontato un dato che viceversa deve essere necessariamente provato»;
c) che egli sarebbe stato accusato, oltre che del tentativo di estorsione ai danni dell'Alleruzzo, «di aver assistito alla imposta esclusione di Nasone Giuseppe, dalla gara d'appalto [...] per il trasporto turistico con trenino gommato» - cioè di un «[d]elitto che a norma dell'art. 49 c.p., il ricorrente ed i presunti correi non potevano commettere perché come emergeva, dalla viva voce del captato Nasone Giuseppe era stato escluso dalla gara per non aver prodotto la fotocopia del retro del libretto di circolazione dell'automezzo che avrebbe impiegato per eseguire l'appalto» - e di «aver assistito alle proteste del coindagato Fulco che si doleva con altri presunti complici del fatto che taluno si era impossessato della busta contenente del denaro allo stesso destinato e non alla sua presunta associazione, elargito dalla ditta "Sirianni S.r.l." quale corrispettivo dell'appalto conseguito»; d) «[d]alle trascrizioni prodotte dall'accusa [...] risulterebbe che le ricerche si sarebbero concluse con la consegna da parte di Nasone Domenico a Fulco Giuseppe di una busta che avrebbe contenuto C 2000,00 importo dal quale il coindagato avrebbe detratto C 1000,00 senza chiedere il consenso a nessuno, ma soprattutto al Fulco.
Dalla spartizione del rimanente importo sempre labialmente, si scoprirà che sarebbe rimasto solo C 100,00 che enfaticamente l'interessato qualificava "per noi" e tra costoro l'autore" dell'ordinanza individuava il ricorrente che consegnava pane a domicilio per 5 cent di C al Kg.; ultima chiosa della captazione è che sarebbe emerso dopo la spartizione che mancavano C 50,00 dei 100 destinati al presunto capo. L'onere di provare l'inesistenza della gravità indiziaria dovrebbe assolverlo l'indiziato, ma certamente in ben diverso contesto probante». 2.3.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione degli artt. 606 c.p.p. in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 49 e 629 c.p.». Il ricorrente rappresenta in proposito che:
a) si sarebbe operata «una palese enfatizzazione di banali episodi di vita quotidiana» e che «l'aver ascoltato i presunti correi che descrivevano fatti ai quali non partecipava, potrebbe al limite rappresentare una mera disponibilità alla perpetrazione di delitti neppure programmati, condotta non punibile»; b) «ri]l rivenditore di pane, con modesti guadagni (di 5 cent di euro al Kg) o il rivenditore di pesce surgelato, sono soggetti che si piegano allo svolgimento di una attività modesta e poco remunerata ed hanno solo un estremo bisogno di lavorare.
Fare intendere che con la quotidianità della fornitura si pretende il pagamento di una periodica somma mensile è operazione non riuscita che ricade nell'art. 49 c.p. Lo stesso dicasi per gli altri due presunti episodi estorsivi ai quali il prevenuto non partecipava»; c) «[l]e captazioni che lo riguardavano lo sorprendevano a dolersi di non essere riuscito a piazzare il pane che distribuiva. L'unico torto era quello di aver ascoltato il captato Fulco». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione dell'art. 606 c.p.p. anche in relazione agli artt. 115 e 416 bis c.p.».
Il ricorrente rappresenta in proposito che: «[l]a contestazione della violazione dell'art. 416 bis c.p. è abnorme. Trattasi di discorsi con una marcata inflessione dialettale contenenti millanterie non attribuibili al ricorrente che parla pochissimo, dimostrando scarsa partecipazione. Dal dialogo si comprende che il prevenuto era poco informato. Ma partecipare ad una discussione non equivale a provare che avrebbe dato la propria adesione alla realizzazione di un programma criminale»; b) «MI delitto viene presunto per l'adesione dell'adesione, ad, una "locale" che avrebbe aderito ad una "provinciale", dando per scontata l'esistenza della "ndrangheta universale", senza provare l'esistenza della "ndrangheta locale"».
3. Il ricorrente ha depositato delle «note di udienza», ex «art. 311/4 c.p.p.», con le quali, nel replicare «alla censura di inammissibilità», già comunicata dal pubblico ministero, ha approfondito il primo motivo di ricorso con particolare riguardo ai reati di cui ai capi 1 e 8 dell'imputazione provvisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.2. Quanto alla lamentata violazione degli artt. 125 e 292, comma 2, lett. c- bis), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di valutare i motivi di riesame depositati all'udienza camerale di trattazione della richiesta di riesame, come sarebbe richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., la manifesta infondatezza del motivo discende dalla duplice considerazione che:
a) il principio dell'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa non riguarda l'ordinanza del tribunale del riesame ma l'ordinanza genetica applicativa della misura, atteso che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01, la quale ha precisato in motivazione che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., si possono fare valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente;
Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122-01);
b) quanto all'asserita omessa valutazione dei motivi di riesame, come si evidenzierà nel prosieguo in sede di scrutinio della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo ai singoli reati provvisoriamente contestati al ricorrente, il Tribunale di Catania, con una motivazione esauriente, è pervenuto a delle conclusioni incompatibili con quelle prospettate nei predetti motivi di riesame, senza che si possa ritenere sussistente un obbligo dello stesso Tribunale di riprodurli testualmente. 1.3. Si deve quindi passare allo scrutinio della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo ai singoli reati provvisoriamente contestati al ricorrente.1.3.1.
Quanto a quello di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso costituita dall'articolazione territoriale della 'ndrangheta di Scilla, avente quale nucleo la cosca "Nasone-Gaietti", di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria - cosca la cui esistenza era stata accertata in numerose sentenze definitive - il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la partecipazione del Nasone alla predetta associazione per delinquere di tipo mafioso sul fondamento non solo della partecipazione dello stesso Nasone ai reati fine estorsivi di cui agli altri capi dell'imputazione provvisoria ma anche del fatto che, dalle conversazioni intercettate, era emerso come il Nasone fosse il vero e proprio "braccio destro" di Giuseppe Fulco, che in una conversazione lo aveva indicato come colui che, insieme a lui, dirigeva "il locale" di Scilla, e come il Fulco si confrontasse su tutte le tematiche di interesse della consorteria criminale con il Nasone, il quale non faceva mancare il proprio supporto, istigando il Fulco a porre in essere le strategie più utili per il raggiungimento degli scopi comuni, anche con riferimento alla contrapposizione che era insorta con «quelli della piazza», rei di essersi discostati dalla «nuova linea» del Fulco.
Tale motivazione della partecipazione del Nasone alla cosca "Nasone-Gaietti" appare del tutto coerente e logica - oltre che conforme alla legge penale e alle norme processuali - e del tutto adeguata a replicare al motivo di riesame, espressamente menzionato dal Tribunale di Reggio Calabria, secondo cui sarebbe mancato il requisito dell'affectio societatis, per essere stato l'apporto del Nasone limitato al compimento di alcuni reati in concorso con il Fulco, occasionato da un vincolo con questi di natura esclusivamente personale. 1.3.2. Quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Francesco Maria Alleruzzo di cui al capo 8 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Reggio Calabria ha evidenziato come delle intercettate conversazioni fosse emersa sia la condotta larvatamente intimidatoria posta in essere dal Nasone nei confronti dell'Alleruzzo diretta a costringere quest'ultimo ad accettare di acquistare le forniture di pane dal panificio "Buda Giovanna" - espressa mediante la frase, rivolta dal Nasone all'insegnante Alleruzzo, «tanto bravo non siete se non capite gli alunni!» - sia la pianificazione di ulteriori azioni intimidatorie nei confronti dello stesso Alleruzza, replicando così correttamente sia, esplicitamente, alla tesi difensiva secondo cui la condotta del Nasone non avrebbe raggiunto la soglia del tentativo punibile (stante la predetta intimidazione posta in essere dall'indagato) sia, implicitamente, alla tesi difensiva secondo cui il Nasone avrebbe volontariamente desistito dall'azione (stante il fatto che gli indagati avevano al contrario pianificato ulteriori azioni intimidatorie nei confronti della persona offesa).1.3.3.
Quanto al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 12 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere testualmente riportato il contenuto dell'intercettata conversazione tra Giuseppe Fulco, Salvatore Mallamaci e Antonino Nasone, ha evidenziato come da tale contenuto fosse emersa la partecipazione attiva del Nasone alla predetta conversazione, nel corso della quale il Mallamaci, con minacce, era stato indotto a non presentare la propria busta per la partecipazione alla gara pubblica per l'assegnazione del "servizio trasporto di persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato - percorso turistico A".
A tale proposito, si deve rammentare come l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisca una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784- 01).
Nel caso in esame, con riguardo all'interpretazione del Tribunale di Reggio Calabria, non è stata adeguatamente evidenziata, né è comunque riscontrabile, alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza, con la conseguenza che l'apprezzamento dello stesso Tribunale non può essere censurato in questa sede di legittimità. 1.3.4. Quanto al reato di tentata estorsione ai danni di Giuseppe Nasone di cui al capo 13 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere testualmente riportato il contenuto delle intercettate conversazioni tra Giuseppe Fulco e Antonino Nasone, nonché tra Giuseppe Fulco e Giovanni De Lorenzo, ha evidenziato come da tale contenuto fossero emerse le condizioni alle quali Giuseppe Nasone avrebbe dovuto sottostare per partecipare alla menzionata gara pubblica, costituite dal pagamento della somma di € 2.500,00/3.000,00, e ha argomentato come la circostanza che, poi, Giuseppe Nasone avesse effettivamente partecipato alla gara consentisse di ritenere, con un elevato grado di credibilità razionale, che la predetta richiesta fosse pervenuta a Giuseppe Nasone, atteso che si doveva ritenere inverosimile che questi, che era già stato "avvicinato" da Antonino Nasone, potesse essersi determinato a partecipare alla gara senza interloquire con i referenti della cosca (Fulco e Antonino Nasone) e senza conoscere le condizioni cui avrebbe dovuto sottostare.
Anche in questo caso, l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate appare privo di manifeste illogicità o irragionevolezze e dà conto, in maniera adeguata, della sussistenza, in capo ad Antonino Nasone, dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione, senza che, peraltro, siano stati dal ricorrente evidenziati gli specifici elementi dai quali sarebbe emerso che, come sostenuto dallo stesso ricorrente, il versamento, da parte di Giuseppe Nasone, della somma di C 2.500,00/3.000,00 fosse il frutto non di un'imposizione ma di un accordo illecito per estromettere gli altri concorrenti. 1.3.5.
Quanto al reato di estorsione ai danni di Salvatore Mallamaci di cui al capo 14 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in capo ad Antonino Nasone, alla luce del contenuto dell'intercettata conversazione con il Mallamaci nel corso della quale questi riferiva di essersi relazionato, a tale proposito, prima con Giuseppe Fulco e poi con Domenico Nasone e con Rocco Nasone, e Antonino Nasone esplicitamente diceva al Mallamaci che egli doveva ancora corrispondere la somma di C 500,00.
Anche in questo caso, l'apprezzamento del contenuto dell'intercettata conversazione compiuto dal Tribunale di Reggio Calabria appare privo di manifeste illogicità o irragionevolezze, mentre il ricorrente, con il motivo di ricorso, sostanzialmente sollecita una diversa interpretazione del predetto contenuto - peraltro, facendo genericamente riferimento a non specificati asseriti crediti di natura lecita - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 1.3.6. Quanto, infine, al reato di tentata estorsione ai danni del titolare (o, comunque dei responsabili del cantiere) dell'impresa impegnata in lavori di manutenzione affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Sirianni s.r.l. e subappaltati all'impresa individuale "Bruzzese Domenico" di cui al capo 19 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale d Reggio Calabria, dopo avere testualmente riportato il contenuto delle intercettate conversazioni, ha evidenziato come Antonino Nasone, inizialmente convinto di essere stato estromesso dalla spartizione del profitto dell'estorsione de quo, riscosso da Domenico Nasone (appartenente alla stessa articolazione della 'ndrangheta di Scilla), si era rivolto a Rocco Vizzari per farsi consegnare la parte di sua spettanza e aveva deciso, insieme con Giuseppe Fulco, di coinvolgere Giovanni De Lorenzo, poi effettivamente intervenuto, sottolineando il passaggio della conversazione nella quale Antonino Nasone e Giuseppe Fulco elencavano i sodali tra i quali il profitto dell'estorsione andava suddiviso.
Tale motivazione appare pienamente idonea, in quanto del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, a fondare un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a carico di Antonino Nasone, per quanto riguarda il reato di tentata estorsione in esame.
2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Si tratta di motivi in gran parte generici e scarsamente perspicui, i quali, comunque, fuoriescono dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano adeguatamente, e che non consentono il necessario ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748-01).
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
4. L'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi depositati dall'Avv. Luca Cianferoni (ar