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Sentenza — n. 22086/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 11/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catania, come modificata dall'ordinanza del 14/11/2022 dello stesso G.i.p. che aveva sostituto la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ad Antonio Inturrisi in relazione ai delitti, commessi in concorso con altri, di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione ai danni di Carmelo Messina, entrambi aggravati dal metodo mafioso. Peraltro, come si è già evidenziato nell'epigrafe, il difensore dell'Inturrisi ha reso noto che, con ordinanza del 13/02/2023, la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita dal G.i.p. del Tribunale di Catania con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora. Secondo i capi d'imputazione provvisoria, i menzionati reati sono stati contestati all'Inturrisi, in concorso con Marcello Briganti, Innocenzio Pandolfo, Johnny Pezzinga, Vincenzo Puglisi e Massimiliano Sinatra:

Regesto Legislator

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articolo 416 bis c.p, art. 292 cod. proc. pen, art. 273 c.p, art. 275 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: p) sempre a proposito dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale di Catania non si sarebbe fatto «carico di una circostanza ampiamente rappresentata dalla Difesa in sede di riesame, nessun legame diretto è stato riscontrato tra il Puglisi e l'ambiente malavitoso, è necessario prendere in considerazione la natura condotta occasionale dell'indagato che non può essere sufficiente, di per sé a configurare la fattispecie tipica dell'aggravante del metodo mafioso». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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concorrenza internazionale azione legale a scopo intimidatorio mancata attuazione degli accordi illeciti intesa sulle offerte d'appalto procedimento antisovvenzioni accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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articolo 416 bis c.p
pen., dovrebbe essere valutata, per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.
art. 292 cod. proc. pen
h) il Tribunale di Catania avrebbe quindi dovuto annullare l'ordinanza impugnata perché la motivazione di essa non conteneva la valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., dei motivi per i quali erano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
art. 273 c.p
pen., la mancanza delle «esigenze cautelari in riferimento per mancanza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) ed erronea valutazione degli stessi».Dopo avere affermato che la presunzione relativa prevista dall'art.
art. 275 cod. proc. pen
273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
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Testo completo

ale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. FRANCESCO FAVI, in difesa di Inturrisi Antonio, che rendeva noto che, con ordinanza del 13/02/2023, la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora e che, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 11/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catania, come modificata dall'ordinanza del 14/11/2022 dello stesso G.i.p. che aveva sostituto la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ad Antonio Inturrisi in relazione ai delitti, commessi in concorso con altri, di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione ai danni di Carmelo Messina, entrambi aggravati dal metodo mafioso. Peraltro, come si è già evidenziato nell'epigrafe, il difensore dell'Inturrisi ha reso noto che, con ordinanza del 13/02/2023, la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita dal G.i.p. del Tribunale di Catania con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora. Secondo i capi d'imputazione provvisoria, i menzionati reati sono stati contestati all'Inturrisi, in concorso con Marcello Briganti, Innocenzio Pandolfo, Johnny Pezzinga, Vincenzo Puglisi e Massimiliano Sinatra:

a) quello di illecita concorrenza con minaccia o violenza (capo A dell'imputazione provvisoria), «poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato rimasti non identificati, Inturrisi Antonino quale titolare dell'omonima agenzia di pompe funebri sita a Sortino in via P. Nenni n. 2, compivano atti di concorrenza con violenza e minaccia nei confronti di Messina Carmelo (titolare delle omonime agenzie di onoranze funebri, di cui una sita a Siracusa in via Ragusa n. 6 e l'altra a Sortino in viale Mario Giardino) al fine, dapprima di impedire l'apertura della predetta attività nel Comune di Sortino e, successivamente all'apertura, al fine di impedirgliene il concreto esercizio, segnatamente: ancor prima che il predetto Messina aprisse la nuova agenzia a Sortino, in occasione di un servizio funerario svolto in quel Comune nel 2019, veniva avvicinato da 5 soggetti non meglio identificati e uno di loro proferiva la seguente minaccia di morte: "qui non devi più venire a svolgere funerali, perché se vieni di nuovo io ti porto al cimitero assieme al morto" e, successivamente, sempre in tale occasione, mentre faceva rientro a Siracusa, veniva affiancato da un'autovettura BMW, di colore scuro con a bordo i soggetti che prima lo avevano avvicinato e uno di essi (diverso da quello che lo aveva precedentemente minacciato) gli faceva segno con il dito indice come se premesse il grilletto di un'arma da fuoco in sua direzione, nonché, dopo l'apertura dell'agenzia di Viale Mario Giardino a Sortino, Briganti Giuseppe (custode del cimitero di Sortino) che era stato incaricato da Messina di reperire un muratore che lo collaborasse per le tumulazioni, veniva minacciato ad opera di ignoti al fine di rifiutare la collaborazione con il suddetto Messina; in particolare Briganti riferiva a Messina: "quelli che comandano il paese, non vogliono, non vogliono, non vogliono me lo hanno detto bello chiaro.

Tu come gli fai il muratore è meglio che ti guardi perché ti picchiamo"; e ancora, prima che Messina aprisse l'agenzia a Sortino, in occasione di un servizio funerario ivi svolto mediante l'agenzia siracusana, ignoti strappavano i manifesti funebri affissi a Sortino dai suoi dipendenti, mentre successivamente all'apertura dell'agenzia di Sortino, in occasione di altro servizio funebre ne danneggiavano i manifesti alterandone l'indicazione dell'ora della cerimonia funebre; e invero: Pandolfo Innocenzio, contiguo al clan Nardo di Lentini (al momento dei fatti detenuto presso la Casa di Reclusione di Augusta), faceva pervenire a Sinatra Massimiliano l'ordine di impedire a Messina di aprire una filiale della sua agenzia in Sortino, Sinatra Massimiliano, (al momento dei fatti detenuto presso la Casa di Reclusione di Augusta), in data 1.6.2020, a mezzo telefono minacciava Messina Carmelo proferendo le seguenti parole: "nunnà mettiri chiù peri a Sortino... nu cià passari nemmeno rà strada... u vò rapiri?", Inturrisi Antonino, (titolare dell'omonima agenzia di pompe funebri sita a Sortino in via P. Nenni n.

2) dava mandato ai propri dipendenti Puglisi Vincenzo e Briganti Marcello di porre in essere più atti di concorrenza mediante minaccia nei confronti del suddetto Messina e dei suoi collaboratori e invero Puglisi Vincenzo, dapprima, minacciava Lorefice Carmelo (collaboratore di Messina), mentre questi si trovava per strada a Sortino, proferendo al suo indirizzo le seguenti parole: "ma tu chi cazzo sei per attaccare le carte? Tu non le devi più attaccare! Tu non le devi più attaccare altrimenti ti succede qualcosa di brutto" (riferendosi all'affissione dei manifesti funebri dell'agenzia Messina), e successivamente minacciava di morte Spada Gaetano (altro collaboratore di Messina) che in quel momento si trovava davanti all'agenzia, proferendo al suo indirizzo le seguenti parole "bastardo picca nai... tè scannari"; mentre, Briganti Marcello minacciava Spada Gaetano, dopo che Messina aveva aperto l'agenzia a Sortino, dicendogli che per il suo bene era meglio che smettesse di collaborare con il predetto Messina;

Pezzinga Johnny in data 27.06.2020, esplodeva due colpi di fucile a canne mozze all'indirizzo della porta d'ingresso della sede di Siracusa dell'agenzia di onoranze funebri di Messina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., segnatamente con metodo mafioso fondato sulla intimidazione della vittima, sulla minaccia armata mediante danneggiamento, nonché facendo intendere alla persona offesa l'esistenza del controllo del territorio di Sortino da parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. [...] In Sortino e Siracusa, dal 2019 sino al gennaio 2021»;

b) quello di tentata estorsione ai danni di Carmelo Messina (capo B dell'imputazione provvisoria), «perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato rimasti non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, al fine di procurare a Inturrisi Antonino, titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri sita in Sortino in via P. Nenni n. 2, l'ingiusto profitto di mantenere nel settore funerario sortinese una situazione di monopolio di fatto, con violenza e minaccia, meglio descritte al capo che precede, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere Messina, già titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri sita in Siracusa in via Ragusa n. 6, dapprima a non aprire una nuova agenzia a Sortino, e successivamente all'apertura, per costringerlo a desistere dal concreto esercizio della stessa, non riuscendo nel loro intento per la reazione della vittima che nonostante tutto si determinava ad avviare l'attività anche nel Comune di Sortino e a denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., segnatamente con metodo mafioso fondato sulla intimidazione della vittima, sulla minaccia armata mediante danneggiamento nonché facendo intendere alla persona offesa l'esistenza del controllo del territorio di Sortino da parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. [...] In Sortino e Siracusa dal 2019 al gennaio 2021».

2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Antonio Inturrisi, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la «mancanza di gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) ed erronea valutazione degli stessi» con riguardo ai due menzionati reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) «[n]essun episodio viene ricondotto all'Inturrisi», «se non ipoteticamente», e «il Tribunale eredita la motivazione del Giudice delle Indagini Preliminari senza nulla aggiungere in merito alla carenza (per meglio dire assenza) dei gravi indizi di colpevolezza eccepiti dalla Difesa.

Si sottolinea inoltre come il Tribunale del Riesame si sia limitato ad elencare gli elementi di fatto - in particolare, riportando il contenuto delle intercettazioni captate tra terzi coinvolti - senza compiere alcuna valutazione critica delle fonti indiziarie sulla scorta della ricostruzione effettuata dalla Difesa»; b) «il Tribunale nulla dice in merito alle prove a favore» e, in particolare, non si fa «carico di un'evidenza probatoria di straordinaria rilevanza: Briganti si reca a parlare, a chiarire con Messina, perché ha saputo che nella giornata del dialogo a Sortino sono arrivate 4/5 persone, che lo cercano per picchiarlo.

Si reca dunque, a parlare con il Messina, a cui evidentemente attribuisce l'iniziativa, e il Messina, non nega la circostanza. Briganti ammette che ha strappato le carte ma nega gli altri avvenimenti. Si rinvia alla lettura della trascrizione della conversazione tra Briganti e Messina, registrata da quest'ultimo. Quello del Messina, organizzare una spedizione punitiva, è l'atteggiamento di un soggetto succube della violenza di cui al 513 c.p., che già si è rivolto peraltro in svariate occasioni all'Autorità? Tale circostanza fa il paio con la presentazione che di sé fornisce ai Carabinieri, il socio del Messina, Ganci Carmelo, come soggetto che ha avuto guai con la giustizia ma ha pagato i debiti, ed anche con l'aggressione del Puglisi ad opera di ignoti nel corso di un servizio funebre.

Nulla sul punto viene detto in motivazione dal Tribunale del Riesame, eppure è circostanza che di certo riverbera lo stato di soggezione del Messina e le esigenze cautelarí poste a fondamento della misura»; c) «l'Inturrisi non ha posto in essere nessuna minaccia né estorsione ed inoltre non vi sono atti idonei a dimostrare presunti legami diretti tra clan e Briganti- Inturrisi e Puglisi»; d) «nell'ordinanza cautelare, alla quale rinvia per relationem il Tribunale del Riesame, non vi è traccia di alcuna conversazione che funga da collegamento tra Inturrisi e Puglisi con il detenuto Pandolfo», inoltre, da un lato, «sorge un grande interrogativo che fa perdere logica all'assunto accusatorio: perché Pandolfo che è impossibilitato dallo stato detentivo, chiede aiuto ad un altro detenuto [il Sinatra] per effettuare una telefonata minacciosa?» e, dall'altro lato, «non vi è alcun collegamento-contatto verificato tra Sinatra e Pandolfo»;

d) il Tribunale di Catania non si sarebbe confrontato con il rilievo, contenuto nella memoria difensiva, che, dalla telefonata fatta da Massimiliano Sinatra alla persona offesa Messina, «Sinatra sembrerebbe agire in autonomia e di propria esclusiva iniziativa e non nell'interesse di Pandolfo anzi in suo sfavore e quindi giammai ha agito nell'interesse della ditta Inturrisi»; e) «in nessun punto dell'ordinanza il Tribunale del Riesame riesce a collocare, né a contestualizzare la figura dell'Inturrisi ai due esponenti del clan» (Innocenzio Pandolfo e Massimiliano Sinatra);

f) il Tribunale di Catania, nel ritenere che la persona offesa Messina «percepiva chiaramente che dietro agli atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza posti in essere da Inturrisi, Puglisi e Briganti ci fosse l'organizzazione mafiosa locale, facente capo a Pandolfo Innocenzio», avrebbe «fatto proprie dichiarazioni evidentemente suggestive e prive di riscontro» e avrebbe fatto leva «solo su "percezioni" avute dalla persona offesa ma mai riscontrate»;

g) il Tribunale di Catania non avrebbe motivato in ordine alla deduzione difensiva secondo cui, come risultava dalla conversazione con il guardiano del cimitero Giuseppe Briganti, «i problemi al Messina non nasce[vano] dalla presenza della ditta Inturrisi ma dalla mancanza di autorizzazioni» e lo stesso Tribunale non si sarebbe posto «il problema di riscontrare se veramente vi fosse un monopolio illegale garantito dalla criminalità a favore di Inturrisi o vi fossero altre "preoccupazioni" che sicuramente non sono addebitabili agli odierni indagati», segnatamente, «se il movimento creatosi attorno all'apertura della sede del Messina fosse solo mera preoccupazione commerciale»;

h) il Tribunale di Catania avrebbe quindi dovuto annullare l'ordinanza impugnata perché la motivazione di essa non conteneva la valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., dei motivi per i quali erano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

i) il Tribunale di Catania avrebbe travisato le dichiarazioni di Michele Gigliuto; I) quanto al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, il Tribunale di Catania non avrebbe «chiarito come la condotta specifica di Inturrisi possa aver direttamente limitato la libertà di autodeterminarsi del Messina se lo stesso, sentito a sommarie informazioni in data 12/05/2022 conferma di voler continuare l'attività a Sortino pur avendo avuto scarsi risultati. [...] inoltre [...] nessun indizio inequivocabile è stato indicato come idoneo a sostenere che effettivamente il Messina ha subito una limitazione della capacità imprenditoriale a causa delle minacce e violenze poste in essere dal Puglisi e dai coindagati, infatti non è mai stato fatto un riscontro dei servizi funebri realizzati dal Messina o da altri concorrenti prima degli eventi contestati»;

m) quanto al reato di tentata estorsione, nell'ordinanza impugnata «non vi sono neanche accennati i gravi indizi di colpevolezza [...] di detto reato a carico di Inturrisi», sicché, «in merito al reato di estorsione vi è una totale carenza di motivazione»;

n) quanto all'aggravante del metodo mafioso, «gli elementi raccolti a carico dell'indagato si limitano a generiche asserzioni e rinvii agli atti di indagine, così da esporre l'ordinanza all'ulteriore censura di carenza di motivazione» e la stessa qualificazione dell'aggravante come oggettiva, operata dal Tribunale di Catania, sarebbe erronea, avendo invece la stessa circostanza natura soggettiva;

o) il Tribunale di Catania avrebbe omesso «di rappresentare quali siano gli atti intimidatori posti in essere dal Puglisi (banale "dipendente" di un'agenzia di pompe funebri) per un così largo lasso di tempo» e l'assenza di un'idonea motivazione in ordine alla gravità indiziaria risulterebbe anche alla luce «dell'inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, del "teste/querelante" di riferimento le cui dichiarazioni non possono ritenersi corroborate dalle captazioni telefoniche non contestualizzate e comunque non riferibili agli odierni indagati»;

p) sempre a proposito dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale di Catania non si sarebbe fatto «carico di una circostanza ampiamente rappresentata dalla Difesa in sede di riesame, nessun legame diretto è stato riscontrato tra il Puglisi e l'ambiente malavitoso, è necessario prendere in considerazione la natura condotta occasionale dell'indagato che non può essere sufficiente, di per sé a configurare la fattispecie tipica dell'aggravante del metodo mafioso». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza delle «esigenze cautelari in riferimento per mancanza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) ed erronea valutazione degli stessi».Dopo avere affermato che la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., dovrebbe essere valutata, per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., secondo parametri diversi da quelli valevoli per gli associati o per i concorrenti nel reato di associazione di tipo mafioso, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Catania:

a) avrebbe applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari «sulla scorta di un automatismo e senza valutare gli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali [...] si è espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie»;

b) avrebbe dovuto «analizza[re] le modalità e la gravità del fatto, onde desumerne elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato, circostanza che non si è realizzata», atteso che lo stesso Tribunale avrebbe omesso «di motivare concretamente in merito alle esigenze cautelar', ed in particolare ad oggi non c'è una valutazione aggiornata del periculum ma è cristallizzata al periodo della richiesta di misura cautelare, di circa 10 mesi fa. Inoltre, [...] la misura cautelare, giunge quasi due anni dall'ultimo asserito episodio»;

c) sì sarebbe «limita[to] a motivare il rischio di reiterazione dei reati desumendolo non solo dalla frequenza delle condotte illecite compiute (pur rappresentando che di fatto è solo una) ma anche dalla spregiudicatezza (immotivata) con cui gli indagati starebbero ancora pianificando "l'isolamento lavorativo" del Messina: un sistema collaudato che potrebbe perpetuarsi all'infinito se il Messina non dovesse riuscire ad incrementare i servizi funebri a Sortino»;

d) avrebbe illogicamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nonostante la mancanza di «ulteriori atti eclatanti» di intimidazione;

e) avrebbe operato una valutazione disancorata dalle risultanze processuali, atteso che «la stessa persona offesa LI sentita in data 12.5.2022, alla specifica domanda se fosse stata ancora avvicinata da persone con l'intenzione di intimorirla e/o dissuaderla dall'operare nel territorio di Sortino, afferma "dopo il chiarimento avuto con Briganti Marcello di cui vi ho parlato nessuno mi ha più avvicinato per minacciarmi"», con la conseguenza che «la circostanza che permangono gli effetti degli atti intimidatori di concorrenza sleale è solo una presunzione e non è ancorata all'oggettiva pericolosità dell'Inturrisi»;

f) non avrebbe considerato che l'Inturrisi «è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da circa un mese e nessuna ulteriore azione è stata lui addebitabile», è incensurato ed è dedito a una regolare attività lavorativa. Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, il ricorrente deduce che:

a) la stessa sarebbe inadeguata e sproporzionata in relazione alla natura e alle concrete esigenze cautelari in quanto «eccessivamente afflittiva e sproporzionata»;

b) il Tribunale di Catania avrebbe operato «un'aprioristica presunzione di adeguatezza, giustificata dalla contestata aggravante ex art. 416 bis 1 c.p.»; c) «la modalità della condotta e la personalità del Puglisi sono tali da giustificare la possibilità che le esigenze cautelari [...] possano essere soddisfatte con altra misura».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre:

Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 1.2. L'ordinanza impugnata, anche richiamando la motivazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale d Catania applicativa della misura, ha confermato la sussistenza, in capo all'Inturrisi - titolare dell'impresa concorrente di quella di Carmelo Messina - dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione ai danni del Messina, sulla base dei seguenti elementi indiziari:

a) le dichiarazioni della persona offesa Carmelo Messina, ritenuto credibile e attendibile, con particolare riferimento a quella relativa alla telefonata ricevuta dallo stesso Messina da parte di Massimiliano Sinatra - preceduta da una telefonata da parte di un ignoto interlocutore di analogo contenuto - il quale, veicolando un ordine di Innocenzio Pandolfo (come era confermato dall'intercettata conversazione progr. 249 del 7 luglio 2020), gli aveva intimato di non mettere più piede a Sortino, lasciandogli intendere che, in caso contrario, avrebbe subito gravi conseguenze;

b) l'esplosione, da parte di Jonny Pezzinga, di due colpi di fucile a canne mozze all'indirizzo della porta d'ingresso della sede di Siracusa dell'Agenzia di onoranze funebri del Messina;

c) le dichiarazioni di Carmelo Lorefice (al quale il Messina aveva commissionato il servizio di affissione dei manifesti funebri) e di Gaetano Spada (dipendente dell'agenzia di onoranze funebri del Messina), i quali avevano riferito delle intimidazioni e minacce rivolte loro dai due dipendenti dell'Inturrisi Vincenzo Puglisi (genero dell'Inturrisi) e Marcello Briganti, nonché la registrata (dal Messina) conversazione tra lo stesso Messina e Giuseppe Briganti (guardiano del cimitero di Sortino), elementi che comprovavano come a essere minacciati fossero stati anche i vari soggetti che si erano trovati a collaborare con il Messina;

d) gli atti di "sabotaggio" subiti dal Messina, come l'asportazione o la copertura dei manifesti da lui fatti affiggere, fatto, quest'ultimo, che era stato ammesso da Marcello Briganti;

e) la conversazione del 18 novembre 2020 tra il Messina, il suo socio Antonio Greco e Michele Gigliuto, ritenuta dal G.i.p. del Tribunale di Catania dimostrativa dei rapporti tra l'Inturrisi e il Pandolfo, almeno quanto alla protezione di cui il primo godeva da parte della locale criminalità organizzata, di cui il Pandolfo era esponente di spicco, la quale garantiva all'Inturrisi una situazione di monopolio di fatto nel settore delle onoranze funebri a Sortino. Quanto all'aggravante del metodo mafioso - la quale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, essendo relativa alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva (e non soggettiva); con la conseguenza che essa è valutabile a carico dei concorrenti che siano stati a conoscenza del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02) - il Tribunale di Catania ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della stessa aggravante alla luce dei seguenti elementi indiziari:

a) la già menzionata telefonata fatta da Massimiliano Sinatra a Carmelo Messina nella quale il primo, veicolando indicazioni di Innocenzio Pandolfo, chiariva al secondo che, per aprire un'agenzia di pompe funebri a Sortino, doveva avere l'autorizzazione di chi colà comandava, evocando così la forza intimidatrice dell'organizzazione mafiosa che operava nel territorio;

b) le già menzionate affermazioni di Giuseppe Briganti, il quale inizialmente si rifiutava di aiutare il Messina per paura di Innocenzio Pandolfo, poi riferiva allo stesso Messina che nessuno voleva lavorare con lui perché nessuno voleva avere problemi con Inturrisi e che anch'egli era stato più volte minacciato da «quelli che comandano in questo paese»;

c) la già menzionata conversazione tra il Messina, il suo socio Antonio Greco e Michele Gigliuto;

d) il «classico avvertimento di natura mafiosa» costituito dalla già ricordata esplosione, da parte di Jonny Pezzinga, di due colpi di fucile a canne mozze all'indirizzo della porta d'ingresso della sede di Siracusa dell'Agenzia di onoranze funebri del Messina. Sulla base di tali elementi, il Tribunale di Catania perveniva alla conclusione che, data anche la contestualità temporale tra le menzionate telefonata del Sinatra ed esplosione dei due colpi di fucile e gli atti di illecita concorrenza e di intimidazione posti in essere dai collaboratori dell'Inturrisi Vincenzo Puglisi e Marcello Briganti nei confronti dei collaboratori del Messina, quest'ultimo ebbe chiara la percezione che dietro i predetti atti di illecita concorrenza e di intimidazione posti in essere dai collaboratori dell'Inturrisi vi fosse l'organizzazione mafiosa locale, che faceva capo a Innocenzio Pandolfo.

In tale modo, l'ordinanza impugnata si deve ritenere avere dato adeguatamente conto, senza incorrere in alcuna violazione di norme di legge, e con una motivazione esente da incoerenze e da illogicità manifeste, delle ragioni che l'hanno indotta ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'Inturrisi. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente riguardano l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla rilevanza e alla concludenza dei dati probatori, risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, il che, come si è visto al punto 1.1, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Si deve anzitutto evidenziare che, come correttamente affermato dal Tribunale di Catania, per i reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, dei decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01;

Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02.

In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01;

Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Catania, in assenza di elementi che potessero fare ritenere che l'Inturrisi avesse rescisso i propri legami con la locale organizzazione mafiosa che faceva capo a Innocenzio Pandolfo, ha vieppiù sottolineato, in punto di attualità e concretezza del periculum, come il Messina, ancorché non avesse subito atti di manifesta intimidazione dopo la propria denuncia del gennaio del 2021, permanesse nell'impossibilità di reperire a Sortino i collaboratori che gli erano necessari per organizzare i servizi funebri e come, su cento all'anno di questi, egli ne organizzasse non più di dieci.

In tale modo, il Tribunale di Catania si deve ritenere avere senz'altro assolto all'onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui proceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Quanto, infine, alla doglianza con la quale il ricorrente ha censurato la scelta della misura degli arresti domiciliari, asserendo che le esigenze cautelari ben avrebbero potuto essere soddisfatte con un'altra misura meno afflittiva, è sufficiente osservare che - come si è già detto sia nell'epigrafe sia al punto 1 del "Ritenuto in fatto" - il G.i.p. del Tribunale di Catania ha già provveduto, con ordinanza del 13 febbraio 2023, a revocare la misura degli arresti domiciliari e ad applicare all'Inturrisi le meno afflittive misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna