Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded for alleging superficial reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to grant a specific mitigating circumstance, claiming the reasoning was superficial. The Court rejected this, noting the appellant had previously requested the application of the penalty and accepted the historical premises of the accusation, making a challenge to the reasoning on mitigating circumstances outside the scope of admissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, which includes denunciations of superficial reasoning on the penal responsibility and its circumstantial connotation when the accused has already requested the application of the penalty.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITTARELLO ANDREA, nato a Torino il 04/12/1993 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore, Avv. Sergio ALMONDO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. Il Gip presso il Tribunale di Savona applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Bittarello Andrea, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma primo e terzo, cod. pen.).
2. Bittarello Andrea ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità e della sua connotazione dal punto di vista circostanziale, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti ed avendo sul punto introdotto una specifica richiesta di applicazione della pena, che è stata recepita dal giudice esattamente nei termini richiesti e sulla base dell'accordo con il pubblico ministero, senza alcun riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, che ha chiarito che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).
Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).
4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend