Cassation appeal dismissed for lack of standing and failure to submit written grounds personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant filed it personally without submitting written grounds. The material facts show the defendant challenged a preliminary ruling on robbery and assault charges but failed to deposit reasons with his appointed defense lawyer. The court ruled the appeal inadmissible under procedural codes for lack of standing and non-deposit of arguments, ordering the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the defendant without depositing written grounds is inadmissible due to lack of standing and procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO SERGIO nato a TORINO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 il Giudice delle Indagini Preliminari di Ivrea con sentenza in data 9 novembre 2022 applicava a Notarangelo Sergio la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente riservando la proposizione dei motivi, mai pervenuti, al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Peraltro i motivi non risultano mai depositati dal nominato difensore sicchè sussiste certamente anche altra ragione di inammissibilità ex art. 581 cod.proc.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili . di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 18 aprile 2023 IL CONSIGLIERE EST. gnzip Pardo o LU) IL PRES 2)ENTE Gep/Pin Rago DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL A1lIAL2021. ,-:/),,;::ON:nRig unzsonarog g