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Sentenza — n. 22083/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: RAMIREZ ANGOSTO JOEL nato il 05/10/1997 inoltre: AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 161 comma 4 cod.proc.pen, art. 169 cod.proc.pen; Sentenza — n. 22083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E nel caso in esame la stessa procedura di elezione del domicilio ricostruita dalla parte ricorrente appare essersi svolta con modalità talmente anomale, elezione presso il difensore di ufficio a seguito di ripetuta negativa risposta da parte dell'indagato seguita da notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen, da dovere fare ritenere che si verta in un chiaro caso di assenza inconsapevole a fronte del quale, correttamente, il giudice che procede disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione a giudizio. E stante che l'imputato risulta cittadino straniero altresì corretto è il riferimento contenuto nell'impugnata ordinanza alla procedura dettata dall'art. 169 cod.proc.pen. riferito proprio a tali casi.

Parole chiave

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notificazione viziata decreto di rinvio a giudizio violazione dei diritti procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria impugnazione di decisioni amministrative omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 161 comma 4 cod.proc.pen
art. 169 cod.proc.pen
E stante che l'imputato risulta cittadino straniero altresì corretto è il riferimento contenuto nell'impugnata ordinanza alla procedura dettata dall'art. 169 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: RAMIREZ ANGOSTO JOEL nato il 05/10/1997 inoltre: AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 ottobre 2022, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di Rannirez Angosto Joel posto che il cittadino spagnolo non risultava regolarmente avvisato del procedimento e disponeva la restituzione degli atti al p.m.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano deducendo l'abnormità del provvedimento dovendo ritenersi regolari le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione effettuate al difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero il tribunale di Milano non è incorso in alcuna abnormità dichiarando la nullità delle notificazioni del decreto di citazione a giudizio posto che, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,, rilevata la mancanza della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, non vi provveda autonomamente, ma restituisca gli atti al pubblico ministero affinchè vi adempia, costituendo, tale provvedimento, espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e determinando, pertanto, un'ipotesi di regresso "consentito" del processo (Sez. 5, n. 51402 del 09/04/2013, Rv. 257889 - 01 ed altre).

E nel caso in esame la stessa procedura di elezione del domicilio ricostruita dalla parte ricorrente appare essersi svolta con modalità talmente anomale, elezione presso il difensore di ufficio a seguito di ripetuta negativa risposta da parte dell'indagato seguita da notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen, da dovere fare ritenere che si verta in un chiaro caso di assenza inconsapevole a fronte del quale, correttamente, il giudice che procede disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione a giudizio. E stante che l'imputato risulta cittadino straniero altresì corretto è il riferimento contenuto nell'impugnata ordinanza alla procedura dettata dall'art. 169 cod.proc.pen. riferito proprio a tali casi.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 18 aprile 2023 L CONSIGL4r EtEST. azio IL PRESI ENTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA Geppino go SECONDA SEZIONE PENALE IL '2 2 MAG. 2023 z‘ L NARIO Can ?,4;11