Sentenza — n. 22079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: ADANI SILVANA nato a CAPUA il 01/04/1985 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Bergamo. Letta la memoria di replica della difesa la quale ha esposto che in presenza di errore tecnico del sistema informatico la segreteria del pubblico ministero avrebbe dovuto autorizzare il deposito dell'istanza in formato analogico ed ha insistito nei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415 bis cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 22079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al proposito va fatta applicazione del principio secondo cui è abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M., per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen., in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato oltre il termine fissato dalla citata norma (Sez. 6, n. 8369 del 31/01/2007, Rv. 235906 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti trasmessi al tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso del procedimento.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: ADANI SILVANA nato a CAPUA il 01/04/1985 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Bergamo. Letta la memoria di replica della difesa la quale ha esposto che in presenza di errore tecnico del sistema informatico la segreteria del pubblico ministero avrebbe dovuto autorizzare il deposito dell'istanza in formato analogico ed ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 17 giugno 2022, dichiarava nulla la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. presso il medesimo tribunale nei confronti di Adani Silvana per violazione dell'art. 415 bis cod.proc.pen., per essere stato violato l'obbligo del pubblico ministero di procedere ad interrogatorio dell'indagato ritualmente richiesto e disponeva, per l'effetto, la restituzione degli atti alla stessa pubblica accusa. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato dato che l'istanza di interrogatorio era stata respinta perché, pur trasmessa telematicamente, non risultava leggibile ed, in ogni caso, violazione di legge ex art. 24 D.L. 137/2020 posto che il canale esclusivo di deposito delle istanze doveva ritenersi il portale del processo penale telematico mentre, ai sensi del comma sesto dello stesso articolo, l'invio tramite PEC non è consentito; doveva pertanto ritenersi che l'istanza risultava anche irritualmente trasmessa e non sussisteva, comunque, la nullità dichiarata dal G.I.P. di Bergamo con conseguente abnormità del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 D ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero a fronte di una istanza trasmessa in PDF avente ad oggetto una richiesta di interrogatorio però non leggibile il pubblico ministero non era stato posto nelle condizioni di espletare l'atto richiesto così che la invocata nullità non sussisteva ed ha errato il G.I.P. del Tribunale di Bergamo nel dichiararla. Sussiste anche l'invocata abnormità posto che la restituzione al P.M. non consentirebbe lo svolgimento del procedimento secondo la scansione imposta dal G.I.P. visto che in assenza di tempestiva e regolare istanza l'interrogatorio non potrebbe più essere disposto.
Al proposito va fatta applicazione del principio secondo cui è abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M., per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen., in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato oltre il termine fissato dalla citata norma (Sez. 6, n. 8369 del 31/01/2007, Rv. 235906 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti trasmessi al tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bergamo - sezione G.I.P.- per il prosieguo. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 aprile 2023 id CONSIGLI RE ST. I jkotti IL PRES ENTE Ge G7 ago o IL. L mila 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZI