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Ordinanza — n. 22072/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding waived acquittal grounds and agreed penalty in plea bargain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arguments concerning waived acquittal grounds and the agreed penalty were outside the scope of review. The appellant challenged a second-instance plea bargain sentence, claiming the court failed to evaluate acquittal prerequisites and miscalculated the penalty. The court held that such grievances are inadmissible because they relate to waived defenses or the voluntary nature of the settlement, which cannot be unilaterally contested.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on plea bargains, cassation appeals regarding waived acquittal grounds or the agreed penalty are inadmissible as they concern the voluntary nature of the settlement rather than legal errors in the sanction.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived acquittal grounds penalty quantification inadmissible appeal reformatio in pejus revisione della sentenza penale ritiro della querela penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
del Tribunale di Noia in data 03/11/2016, appellata da Angelantonio Mauro condannato alla pena di giustizia per il reato di furto e riciclaggio, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Deve rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - MARINIELLO FABIO
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - COPPOLA FRANCESCO PIO
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO ANGELANTONIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 05/02/1964 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 05/07/2022, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Noia in data 03/11/2016, appellata da Angelantonio Mauro condannato alla pena di giustizia per il reato di furto e riciclaggio, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen rideterminava la pena a carico del predetto in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Angelantonio Mauro ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge per non avere la Corte Territoriale valutato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una pronunzia di proscioglimento e per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte degli imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti responsabilità penale quanto ai reati contestati e la quantificazione della pena. Deve rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201) Va, ancora, osservato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, COPPOLA FRANCESCO PIO, Rv. 27950401).

Ne discende l'inammissibilità delle censure avanzate in questa sede riguardanti i profili di responsabilità dell'imputato e la insussistenza di cause di proscioglimento nel merito nonchè la quantificazione della pena.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 202