Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacked standing to challenge the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marco Basso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although Basso argued for a new trial based on recidivism errors and procedural violations, the court found he was not a legitimate party to the appeal. Consequently, the appeal was rejected under the 'de plano' procedure for lack of standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legitimate standing must be treated de plano and declared inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO MARCO nato a VARALLO il 02/07/1970 avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 9 gennaio 2017, nei confronti di Basso Marco in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce errata applicazione della recidiva, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e violazione di norme processuali, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve Essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliél\e