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Sentenza — n. 22066/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for fraud due to timely withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for fraud without remitting the case for retrial. The defendant's defense argued for dismissal based on lack of evidence, while the prosecution contended the conviction was valid. The court ruled that the timely withdrawal of the complaint by the victim extinguished the crime, overriding any procedural defects in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 160 c.p.: The withdrawal of a private prosecution complaint, accepted by the accused during pending cassation proceedings, extinguishes the crime and mandates the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime private prosecution cassation annulment fraud conviction timely remission no remittal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 150 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIROVANO MARCO nato a LECCO il 04/02/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito per la dichiarazione di estinzione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco dell'8-10-2021, che aveva condannato alle pene di legge Pirovano Marco in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Usuelli, che proponeva distinti motivi in ordine al difetto di motivazione per travisamento delle prove ed omessa valutazione della attendibilità della p.o. ed allegava, infine, dichiarazione sottoscritta di remissione di querela sporta dalla persona offesa con relativa accettazione dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Ciò posto alla luce della intervenuta remissione di querela la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ed infatti va ricordato al proposito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 Rv. 227681 - 01). Conseguentemente, nel caso in esame, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 19 aprile 2023 ..r_t L CONSIGLIERE EST. nazio Pardo tufultubr IL PRESI ENTE Gep91 DEPOSITATO IN CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE HAG. 2023 IL FUNZ;ONARIO 2 2 GiUDiVARIO N