Sentenza — n. 22057/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Paradisi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali per mancata notifica del decreto di citazione in appello, non potendosi ritenere corretta quella 'realizzata in favore del difensore di ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 340 cod. peri.; il ricorrente aveva dichiarato al proprio difensore di ufficio che non intendeva accettare la remissione di querela e nonostante ciò era stata dichiarata l'intervenuta estinzione del reato con spese poste a carico del querelato, essendo stata erroneamente ricorrente una accettazione tacita della querela; in appello era stata contestata non tanto l'accettazione tacita della querela quanto la applicabilità al caso cli specie del regime delle spese previsto dall'art. 340 cod. pen. che trova il proprio presupposto nella contestualità di remissione e accettazione della querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22057/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne è conseguita la considerazione di una accettazione della remissione al momento della comunicazione della stessa, con applicazione del regime per le spese previsto per legge. Il ricorrente si limita a riproporre una propria personale interpretazione della disciplina in questione richiamando il tema della contestualità, che, tuttavia, non rappresenta un elemento di discrimine nella valutazione del regime delle spese in tema di remissione della querela, come dimostra la letterale formulazione del comma richiamato nell'ambito dell'art. 340 cod. proc. pen.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARADISI GAETANO, nato a Cosenza il 30/07/1981 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. NICOLA MONDELLI, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni del 03/04/2023.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21/03/2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 22/05/2019, con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Paradisi perché il reato era estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna alle spese del querelato.
1. Il Paradisi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali per mancata notifica del decreto di citazione in appello, non potendosi ritenere corretta quella 'realizzata in favore del difensore di ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 340 cod. peri.; il ricorrente aveva dichiarato al proprio difensore di ufficio che non intendeva accettare la remissione di querela e nonostante ciò era stata dichiarata l'intervenuta estinzione del reato con spese poste a carico del querelato, essendo stata erroneamente ricorrente una accettazione tacita della querela; in appello era stata contestata non tanto l'accettazione tacita della querela quanto la applicabilità al caso cli specie del regime delle spese previsto dall'art. 340 cod. pen. che trova il proprio presupposto nella contestualità di remissione e accettazione della querela.
Le note conclusive hanno ribadite tali argomentazioni.
2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 3.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta una mancata ed aspecifica notifica del decreto di citazione di appello all'attuale difensore, difensore di ufficio del Paradisi, che ha anche presentato atto di appello nell'interesse dello stesso, imputato nel procedimento di primo grado e dichiarato sin dall'inizio del giudizio irreperibile. Appare evidente come la difesa nel proporre il motivo di appello non richiami e tralasci tale circostanza, ricadendo in un'evidente aspecificità del motivo, asserendo poi la ricorrenza di un errore materiale nel nominativo del ricorrente, senza tuttavia precisare quale pregiudizio ne sarebbe conseguito, attesa la impugnazione proposta e il successivo ricorso per cassazione tempestivamente articolato dal difensore al quale sono state effettuate le notifiche nel pieno rispetto del disposto di cui all'art.159 cod. proc. pen. (Sez. 3, n.37590 del 06/10/2020, T., Rv. 280427-01). 3.2.
Il secondo motivo di ricorso è generico, aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011. del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01) atteso che il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente evidenziato come la circostanza riportata nell'atto di appello, ovvero una eventuale mancata accettazione della remissione della querela da parte del Paradisi, non fosse stata in alcun modo provata.
Ne è conseguita la considerazione di una accettazione della remissione al momento della comunicazione della stessa, con applicazione del regime per le spese previsto per legge. Il ricorrente si limita a riproporre una propria personale interpretazione della disciplina in questione richiamando il tema della contestualità, che, tuttavia, non rappresenta un elemento di discrimine nella valutazione del regime delle spese in tema di remissione della querela, come dimostra la letterale formulazione del comma richiamato nell'ambito dell'art. 340 cod. proc. pen.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a i pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c