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Sentenza — n. 22056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Silvestro Piccirillo inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a new evaluation of facts regarding the completed fraud charge and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments to be merely reiterations of issues already decided by the lower courts. The decision was based on the principle that a cassation appeal cannot serve as a vehicle for a new assessment of factual elements or a re-evaluation of evidence already thoroughly examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks substantive grounds and merely requests a new evaluation of factual elements or a re-examination of evidence already decided by the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of substantive grounds new evaluation of facts reiteration of lower court decisions procedural violations mitigating circumstances denial fraud consummated charge perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616, c.p.p.
Art. 62, n. 4, c.p.
per violazione dell'art. 62 n.
Art. 131 bis, c.p.
quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione dell'art.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to De Gregorio, che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione dell'art.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SILVESTRO nato a NAPOLI il 02/05/2000 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Noia del 25-9-2020, che aveva condannato Piccirillo Silvestro alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa consumata, in esso assorbito l'ipotesi tentata originariamente contestata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to De Gregorio, che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla riqualificazione del capo di imputazione nell'ipotesi di truffa consumata non sussistendo elementi per affermare l'effettiva sottrazione del denaro e conseguentemente mancando sia l'ingiusto profitto che l'altrui danno; - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo all'esiguità del danno cagionato alla persona offesa; - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen quanto al mancato riconoscimento delle • attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi appaiono manifestamente infondati oltre che reiterativi di aspetti già devoluti ed adeguatamente analizzati dalla corte di appello ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si muovono doglianze in punto riqualificazione del fatto di reato ed affermazione di responsabilità, la censura muove sostanzialmente da una diversa lettura degli elementi probatori e delle circostanze di fatto risultanti dalle dichiarazioni della persona offesa non deducibile nella presente sede di legittimità,. ed infatti si assume che mancherebbe la prova del profitto ingiusto con altri.]: danno sebbene le sentenze di merito, con valutazione conforme, abbiano ribadito che dalla deposizione della vittima e dal verbale di arresto in flagranza risulti che a fronte della iniziale richiesta di versamento della somma di C 500,00 euro la stessa ne consegnava 50.

Correttamente pertanto il giudice di primo grado riteneva consumata la fattispecie delittuosa in relazione alla somma già trasferita ai due correi e solo tentata l'ipotesi avente ad oggetto la iniziale richiesta, senza peraltro procedere ad alcun aumento di pena trattandosi di unica ipotesi a formazione progressiva. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta SU una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.2 Quanto agli altri motivi: - priva di qualsiasi vizio appare la decisione di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo alla somma inizialmente richiesta di euro 500,00 dovendosi fare applicazione del principio secondo cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01), circostanza questa correttamente esclusa alla luce dell'entità della somma richiesta; - corretta appare altresì la motivazione in punto esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. avendo fatto riferimento il giudice di appello a plurimi aspetti del fatto, commesso in danno di anziani, posto che la predetta causa non può essere riconosciuta in presenza di fatti avvenuti approfittando di condizioni di minorata difesa desumibili dall'età della vittima; - infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 aprile 2023 I' CONSIGLI EST. I n,acic ,P1r i L.) k., IL PRESI NTE Geppi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE I