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Sentenza — n. 22031/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to nullity from lack of oral hearing despite formal request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the defendant's formal request for an oral hearing was ignored, resulting in a chamber hearing that violated the principle of contradiction. The defense argued that the lower court failed to hold a public trial as requested, while the prosecution did not contest this procedural defect. The court ruled that such a failure to provide an oral hearing constitutes a general nullity under emergency pandemic regulations, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 23 D.L. 149/2020; Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU: In appeal proceedings under emergency pandemic regulations, a formal and timely request for an oral hearing renders a chamber hearing null due to violation of the right to contradiction.

Parole chiave

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nullity of judgment oral hearing requirement right to contradiction emergency pandemic regulations general nullity annulment and remittal second instance procedure diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 23 D.L. 149/2020
Osserva il Collegio che la preliminare questione di nullità del giudizio per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente, è fondata.
Art. 111 Cost.
Si è, pertanto, chiaramente determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.
Art. 6 CEDU
111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art.
Art. 178 cod. proc. pen.
6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett.
Art. 180 cod. proc. pen.
art. 648 c.p
e b) (art. 648 c.p.) riqualificato il fatto da ultimo indicato ai sensi dell'art.
art. 474 c.p
b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p.
art. 111 della Costituzione
Si è, pertanto, chiaramente determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44646 del 14/10/2021
Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e, comunque, contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013
220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIOUNE SEIGNE ABDOU nato il 12/03/1981 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Cagliari - con sentenza in data 22/06/2021 in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro in data 07/04/2017 dichiarava Thioune Serigne Abdou responsabile dei reati di cui al capo a) (art. 474) e b) (art. 648 c.p.) riqualificato il fatto da ultimo indicato ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. (oggi art. 648 comma quarto c.p.) e ritenuta la continuazione lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. i 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett.

c) ed e) c.p.p., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 23, commi 1 e 4, d.l. 149/2020, 602 e 523 cod. proc. pen., 3 e 37 Cost. e 6 CEDU, nonché omessa motivazione in relazione alla mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'apposita istanza ritualmente inviata in cancelleria. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett.

b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p. La difesa sostiene che, nella fattispecie in esame, difettavano gli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 474 c.p. e che i giudici d'appello, sul punto, avevano motivato in maniera contraddittoria e illogica, non provvedendo a rinnovare l'istruttoria dibattimentale come richiesto anche del RG. impugnante. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett.

b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 648 c.p. Assume che la motivazione adottata sul punto era gravemente carente e lacunosa, non avendo, peraltro, la Corte di merito proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 comma 3 -bis c.p.p. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett.

b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all' art.131 bis c.p. Osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto emettere una pronunzia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, valutando l'accertato modesto valore economico della merce. 2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett.

b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Rileva che la pena irrogata appariva eccessiva ed ingiustificata tenuto conto della entità dei fatti in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che la preliminare questione di nullità del giudizio per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente, è fondata. Ritiene questa Corte di dare seguito all' indirizzo secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. (Sez. 2 5 - , Sentenza n. 44646 del 14/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021) Rv. 282172 — 01; vedi in senso conforme Sez. 2 -, Sentenza n. 35243 del 08/07/2021 Ud. (dep. 23/09/2021 ) Rv. 282014 - Secondo quanto è dato desumere in atti il difensore di Thioune Serigne Abdou aveva ritualmente formulato istanza di trattazione orale ritualmente inviata all' indirizzo PEC: depositoattipenali.ca.sassari@giustiziacertit mentre l'udienza è stata celebrata nelle forme della camera di consiglio.

A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e, comunque, contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la difesa del ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito e la sentenza d'appello risulta essere stata emessa il 22/06/2021 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti. Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo.

Si è, pertanto, chiaramente determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, con il ricorso per cassazione.

3. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari perché si proceda a nuovo giudizio, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il