Cassation court annuls sentence portion regarding detention and fine due to incorrect application of abbreviated trial reduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale requested the annulment of the Lecce Tribunal's sentence regarding the specific calculation of detention and fine. The court found the original reduction for the abbreviated trial procedure was mathematically incorrect, resulting in a lower sentence than required by law. Consequently, the court annulled only the sentencing portion without remanding the case, ordering the correct application of the statutory reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 cod. proc. pen.; Art. 110, 648 cod. pen.: The court must strictly apply the statutory reduction for abbreviated trials; an error in calculating the final detention term and fine mandates annulment of that specific portion without remand.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Lecce / POTENZA MARIO, nato A BASILEA (Svizzera) il 16/12/1970 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE DI LECCEvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Lecce in data 02/05/2022 ad esito di rito abbreviato condannava Potenza Mauro per il delitto ascritto (artt. 110, 648 cod. pen.), con la diminuente per il rito alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 344,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, proponendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge in considerazione dell'erronea determinazione della pena finale ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa.
4. Il motivo di ricorso è fondato. Dalla mera lettura della motivazione del Tribunale di Lecce emerge, come evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, l'erroneità dell'ammontare finale della pena sia detentiva che pecuniaria. Deve, dunque, essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione delle pena della sentenza impugnata e la pena deve essere correttamente rideterminata nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa in considerazione della corretta diminuzione per il rito nella misura di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci, giorni venti dfreclusione ed euro 229,00 di multa. Così deciso il 1