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Sentenza — n. 22028/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects fine amount due to appellate court's partial reform excluding an aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by correcting the monetary fine imposed by the Court of Appeal. The appellant argued the fine was excessive after the appellate court excluded an aggravating circumstance, while the prosecution requested a specific reduction. The court ruled that the fine must be recalculated to reflect the lower sentence, effectively reducing it from 9,000 to 8,900 euros.

Regesto Legislator

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Art. 619 c.p.p.; When an appellate court partially reforms a sentence by excluding an aggravating circumstance, the final monetary penalty must be recalculated to reflect the new sentencing baseline.

Parole chiave

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partial reform sentencing correction monetary fine adjustment aggravating circumstance appellate review motivi di cassazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 619 c.p.p.
Deve, dunque, essere disposta la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Zoubir Kabir, a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 619 cod. proc. pen
Deve, dunque, essere disposta la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli
della pena finale inflitta nel senso che questa è sostituita con anni quattro, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 8.900,00 di multa, pur in presenza di ricorso inammissibile nel resto (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv.
Sez. 2, 25424 del 13/07/2022, Raimondi
Sez. 2, 25424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia
265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOUBIR KABIR, nato in Marocco il 07/11/1986 avverso la sentenza del 28/04/2022 del CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa; lette le conclusioni del difensore Avv. Giuliano GIORDANI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, anche con le conclusioni ritualmente depoitate.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 28/04/2022 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Fermo del 15/09/2021, escludendo l'aggravante contestata al capo 3) d'imputazione e riducendo la pena inflitta per i reati contestati ad anni quattro, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 9000 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Zoubir Kabir, a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena pecuniaria, irrogata in misura superiore della quantificazione effettuata in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assente ed omessa quanto ai capi 3,4 e 5; la Corte di appello non ha svolto alcuna autonoma considerazione e si è esclusivamente riportata per relationem alla sentenza di primo grado, senza considerare le censure mosse con l'atto di appello alla credibilità della persona offesa per le condotte contestate ai capi 4 e 5.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla mera lettura della motivazione della Corte di appello di Ancona emerge, come evidenziato dalla difesa e condiviso dal Procuratore generale, l'erroneità dell'ammontare finale della pena pecuniaria ad esito della parziale riforma effettuata dalla Corte di appello con esclusione della circostanza aggravante di cui al capo 3). Deve, dunque, essere disposta la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. della pena finale inflitta nel senso che questa è sostituita con anni quattro, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 8.900,00 di multa, pur in presenza di ricorso inammissibile nel resto (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-01;

Sez. 2, 25424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516-01). Il secondo motivo di ricorso, infatti, articolato in modo generico e del tutto aspecifico, si risolve in una indeterminata richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena in anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 9000,00 di multa è sostituita con anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 8900,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il r