Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22025/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls fraud conviction due to intervening withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a fraud conviction without remanding the case. The defense argued for procedural violations, but the court found the crime extinguished by the intervenant withdrawal of the complaint. Consequently, the conviction was voided, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The withdrawal of the complaint extinguishes the crime, mandating the annulment of the conviction and the imposition of costs on the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure withdrawal of complaint extinction of crime annulment of conviction procedural costs fraud offense Italian law abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Art. 340 cod. proc. pen.
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.
Art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
Art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228
176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.
art. 129 cod. proc. pen
268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 340 cod. proc. pen
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIZZI ANTONINO nato a PALERMO il 07/08/1983 avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto annullarsi la sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo con la sentenza in data 28 settembre 2018, nei confronti di Arizzi Antonino, in ordine al reato di truffa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali in relazione all'intervenuta remissione della querela.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese process