Cassation appeal against second-instance plea bargain dismissal due to waived acquittal grounds under art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure during the second instance. The appellant argued for acquittal, but the appellate court only addressed the plea bargain and reduced the sentence. The Court ruled that since the appellant renounced acquittal arguments, the appellate judgment was limited to sentencing adjustments, making any challenge to the acquittal grounds procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: When an accused renounces acquittal grounds in a second-instance plea bargain, the appellate court is not required to re-evaluate those causes, and subsequent cassation appeals challenging them are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC LEPA nato il 21/04/1977 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI udito il difensore La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano".
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 17/1/22, concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Radulovic Lepa dal Tribunale di Ferrara con sentenza del 14/1/2020 in ordine al concorso nel reato di cui all'art. 707 cpd. pen. a mesi cinque giorni dieci di arresto.
2. L'imputata, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento all'art. 129 c.p.p., dovendo essere mandata assolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il _incorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza (M=Isimmtpin appello per motivi non consentiti.(u- 2. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, P.v. 275234 - 01). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che, «in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01;
Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachara, Rv. 274522 - 01). In altri termini, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno