Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for generic mitigation claims as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence resulting from a private settlement. The appellant argued for generic mitigation but failed to address the specific waiver of responsibility made during the settlement phase. Consequently, the court ruled that such generic complaints are inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62 bis, cod. pen. Appeals against settlement sentences regarding responsibility are inadmissible if they merely reiterate generic complaints about omitted mitigation without addressing the specific waiver of responsibility made during the settlement.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAN ERO MASSIMO nato a SAN SEVERO il 18/08/1970 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Bari , con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 marzo 2022, applicava a Sparanero Massimo la pena concordata dalle parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore Avv.to Censano, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e violazione di legge quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche. 1.3 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Difatti tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili perché oggetto di precedente rinuncia nella fase di secondo grado mentre del tutto generiche appaiono le doglianze in punto omessa concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 marzo 2023 "IL CONSIGLI E EST. rt L IL PRE IDENTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA Sergi Beltrani SECON .A $ ZIONE